Guida Senza Patente: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede un’elevata precisione tecnica e giuridica. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo caso, riguardante una condanna per guida senza patente, sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine con una sentenza del Tribunale di Napoli Nord, che condannava un imputato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda. L’accusa era quella di aver violato l’articolo 116, commi 15 e 17, del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992), ovvero di aver guidato un veicolo senza la prescritta patente.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due argomentazioni principali volte a contestare la correttezza della sentenza di primo grado.
I Motivi del Ricorso e la Genericità delle Censure
I motivi presentati dall’imputato si concentravano su due presunte violazioni di legge:
1. Violazione dell’art. 131-bis del codice penale: Si lamentava una confusione, da parte del giudice di merito, tra i concetti di “recidiva nel biennio” e “abitualità del reato”, elementi che avrebbero potuto incidere sulla valutazione della particolare tenuità del fatto.
2. Mancata considerazione della recidiva come reato autonomo: Il ricorrente sosteneva che la recidiva nella guida senza patente dovesse essere considerata un reato a sé stante e non una mera circostanza aggravante, e che quindi dovesse essere sottoposta a un giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti.
Nonostante le argomentazioni, la Suprema Corte ha rilevato una debolezza fondamentale nel modo in cui sono state presentate.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le censure proposte non erano deducibili in sede di legittimità, ovvero non erano formulate in modo tale da poter essere esaminate dalla Cassazione.
Le Motivazioni della Cassazione
Il Collegio ha basato la sua decisione su ragioni chiare e nette. In primo luogo, ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse ben argomentata e priva di vizi logico-giuridici, giustificando adeguatamente sia la responsabilità penale dell’imputato sia l’entità della pena inflitta.
Il punto cruciale, tuttavia, risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. Essi sono stati giudicati “manifestamente inammissibili” ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La Corte ha spiegato che i motivi erano del tutto “generici ed aspecifici”. In altre parole, l’imputato non ha puntualmente e in modo congruo indicato le ragioni della sua doglianza, sia in fatto che in diritto. Fondamentalmente, il ricorso non si è confrontato in modo adeguato con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le proprie tesi senza demolire la struttura logica della decisione del Tribunale.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie difese. Deve, invece, essere un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, evidenziandone specifici vizi di legge o di motivazione. La genericità e l’aspecificità delle censure conducono inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Per il ricorrente, ciò comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una somma non indifferente alla Cassa delle ammende, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente generici e aspecifici, non puntualizzando in modo congruo le ragioni di doglianza e non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Su quale base normativa la Corte ha fondato la sua decisione di inammissibilità?
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati, generici o non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19404 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6 marzo 2023 il Tribunale di Napoli Nord ha condanNOME COGNOME NOME alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione dell’art. 131-bis cod. pen., per intervenuta confusione tra i concetti di recidiva nel biennio e di abitualità del reato; violazione di legge in relazione alla mancata considerazione dell’ipotesi di recidiva nel biennio della guida senza patente come reato autonomo invece che come fattispecie aggravata, sottoposta al giudizio di bilanciamento tra circostanze.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con censure non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, ch la motivazione resa dal giudice di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato in ordine alla fattispecie ascrittagli, oltre alla congruità della pena inflittagli.
I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici ed aspecifici, non puntualizzando in modo congruo le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Prsictente