Fuga in auto e guida pericolosa: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta i casi di ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati sono generici e non riescono a scalfire una ricostruzione dei fatti solida e ben motivata dai giudici di merito. Il caso riguarda un automobilista condannato per una condotta di guida estremamente pericolosa, tenuta nel tentativo di sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine.
I Fatti di Causa: Una Fuga Temeraria
I fatti alla base della vicenda giudiziaria vedono come protagonista un individuo che, per sfuggire a un controllo di polizia, si è lanciato in una fuga spericolata. La sua condotta è stata caratterizzata da modalità di guida imprudenti e pericolose: alta velocità e, soprattutto, la percorrenza di una strada trafficata in senso contrario a quello di marcia. Questo comportamento ha creato un evidente e concreto pericolo non solo per la sua incolumità, ma anche per quella degli agenti inseguitori e degli altri utenti della strada.
L’Iter Giudiziario e i Motivi del Ricorso
Dopo la condanna emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza si basava sulla presunta infondatezza della motivazione della corte territoriale in merito alla sussistenza del reato. In sostanza, la difesa sosteneva che non vi fosse stato un pericolo concreto, cercando di sminuire la gravità della condotta tenuta durante la fuga. L’obiettivo era far passare la tesi difensiva dell’assenza di un rischio effettivo, in contrasto con quanto accertato nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: un ricorso per cassazione non può limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata, ma deve contenere censure specifiche e puntuali.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno ritenuto l’unico motivo di ricorso affetto da palese genericità. La Corte d’Appello, infatti, aveva ricostruito i fatti in modo puntuale e dettagliato, motivando congruamente sulla sussistenza del reato. Le modalità imprudenti della guida, la fuga per sottrarsi al controllo e la creazione di un pericolo concreto per l’incolumità pubblica erano state evidenziate con argomentazioni logiche e coerenti. Di fronte a tale motivazione, la critica del ricorrente è apparsa debole e infondata, incapace di mettere in discussione la solidità del ragionamento dei giudici di merito.
La Cassazione ha sottolineato come la tesi difensiva, volta a negare il pericolo concreto, fosse stata adeguatamente esclusa dalla Corte d’Appello, che aveva correttamente valorizzato la gravità della condotta, come la guida contromano su una strada trafficata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro. Questa pronuncia ribadisce un importante principio: per accedere al giudizio di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente, ma è necessario formulare critiche specifiche, pertinenti e legalmente fondate, che mettano in luce vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata. Un ricorso generico si espone inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché l’unico motivo presentato era affetto da genericità e non contestava in modo specifico e puntuale la dettagliata ricostruzione dei fatti e le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era la principale argomentazione della difesa?
La difesa sosteneva che la condotta di guida dell’imputato, sebbene imprudente, non avesse creato un pericolo concreto per l’incolumità propria e altrui, una tesi che i giudici hanno considerato infondata alla luce delle prove emerse.
Quali sono le conseguenze economiche di questa decisione per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8513 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8513 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 15/01/1996
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall’imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell’ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva dell’assenza di pericolo concreto per l’incolumità propria. Oltre che di quella degli agenti e degli altri utenti della strada per la velocità sostenuta con cui è stata percorsa anche una strada trafficata contromano;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025
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