Ricorso Inammissibile: Il Caso della Guida in Stato di Ebbrezza in Cassazione
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo la sentenza di appello. Esiste un ulteriore grado di giudizio, la Corte di Cassazione, che però ha regole di accesso molto rigide. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, specialmente in casi comuni come la guida in stato di ebbrezza. L’analisi di questa decisione chiarisce i confini tra la valutazione dei fatti, riservata ai giudici di merito, e il controllo di legittimità, compito esclusivo della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo per contestare la sentenza di secondo grado.
Le Ragioni del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’automobilista ha lamentato un’erronea applicazione della legge penale e una motivazione carente da parte dei giudici di appello. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha esaminato attentamente il motivo e lo ha ritenuto infondato, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Secondo i giudici supremi, le critiche mosse dall’imputato non erano vere e proprie censure sulla violazione di legge, ma piuttosto delle ‘doglianze in punto di fatto’. In altre parole, il ricorrente cercava di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’operazione che è preclusa in sede di legittimità. Inoltre, le lamentele relative al trattamento sanzionatorio, ovvero alla pena inflitta, sono state giudicate inammissibili perché la determinazione della pena è una decisione discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo in caso di palese arbitrarietà o illogicità, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando la genericità del motivo di ricorso. L’appello si basava su contestazioni che, pur presentate come errori di diritto, celavano in realtà un tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda. La Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo giudice’ che può riesaminare le prove, ma quello di un ‘giudice della legge’, che verifica se i tribunali inferiori abbiano applicato correttamente le norme giuridiche.
La critica alla pena inflitta è stata parimenti respinta. La scelta della sanzione da applicare rientra nel potere discrezionale del giudice, che la commisura alla gravità del fatto e alla personalità del reo. Tale valutazione non può essere messa in discussione in Cassazione, a meno che non sia palesemente irragionevole o priva di motivazione, cosa che la Corte ha escluso in questa fattispecie. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è stato l’esito inevitabile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di pura legittimità. Chi intende presentare un ricorso deve formulare motivi specifici che evidenzino errori nell’applicazione o interpretazione della legge, senza tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Un ricorso basato su motivi generici o fattuali è destinato a essere dichiarato inammissibile. Tale declaratoria comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo il tentativo di appello infruttuoso e oneroso.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico, contestava la ricostruzione dei fatti e la misura della pena, argomenti che non possono essere riesaminati dalla Corte di Cassazione, la quale si limita a verificare la corretta applicazione della legge.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che la condanna decisa dalla Corte d’Appello diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare l’entità della pena davanti alla Corte di Cassazione?
Generalmente no. La determinazione della pena è lasciata alla discrezionalità del giudice di merito. Si può contestare in Cassazione solo se la decisione è frutto di arbitrarietà o si basa su una motivazione manifestamente illogica, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32295 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (in Messina, il 01/08/2020).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale; mancanza di idonea motivazione in ordine alle eccezioni formulate nell’interesse dell’imputato) non solo perché generico e costituito da doglianze in punto di fatto, ma anche perché le doglianze sul trattamento sanzionatorio non sono consentite in sede di legittimità, qualora la determinazione dello stesso, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non sia frutto di arbitrio o sia assist da motivazione manifestamente illogica: evenienza che non si rinviene nel caso di specie (v. p. 2).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore