Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito i rigidi paletti procedurali per l’accesso al giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile avverso una condanna per guida in stato di ebbrezza. Questa ordinanza sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, evitando la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le ragioni che hanno condotto a tale esito.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, emessa dal Tribunale di Ravenna a seguito di un episodio avvenuto il 3 febbraio 2020. La sentenza di primo grado era stata successivamente appellata dall’imputato. La Corte di Appello di Bologna, pur riformando parzialmente la decisione in punto di pena, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. La presunta illogicità della motivazione con cui erano state negate le circostanze attenuanti generiche.
3. L’assenza di motivazione riguardo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 17 aprile 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che nessuno dei tre motivi presentati fosse idoneo a superare il vaglio di legittimità.
Le Motivazioni: Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato singolarmente ciascun motivo, evidenziandone le criticità procedurali che ne hanno determinato l’inammissibilità.
Primo Motivo: La Ripetitività delle Censure
Il primo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato meramente riproduttivo di argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che il ricorso di legittimità non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte nei gradi precedenti, ma deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge. In assenza di un confronto argomentato con la decisione di secondo grado, il motivo è stato considerato privo di specificità.
Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice di Merito
Anche il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione delle attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione può essere censurata in sede di legittimità solo se frutto di arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica, circostanze che la Corte ha escluso nel caso di specie, ritenendo adeguata la giustificazione fornita dalla Corte territoriale.
Terzo Motivo: La Novità della Censura
Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa alla motivazione della sanzione accessoria della sospensione della patente non era stata sollevata con l’atto di appello. In base al principio devolutivo, la Corte di Cassazione non può esaminare questioni che non siano state specificamente devolute al giudice del grado precedente. La censura è stata quindi considerata nuova e, come tale, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni della Sentenza
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione per la difesa tecnica. Evidenzia che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è fondamentale che i motivi siano specifici, critici verso la sentenza impugnata e non meramente ripetitivi. Inoltre, tutte le doglianze devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito, poiché non è consentito introdurre questioni nuove per la prima volta davanti alla Suprema Corte.
Posso riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, non se sono una mera riproduzione delle argomentazioni precedenti. Il ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza d’appello, non una semplice ripetizione.
La decisione del giudice sulla concessione delle attenuanti generiche è sempre sindacabile in Cassazione?
No, la valutazione sulle attenuanti è un potere discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la decisione è arbitraria o basata su una motivazione manifestamente illogica, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Cosa succede se un motivo di ricorso viene sollevato per la prima volta in Cassazione?
Il motivo viene dichiarato inammissibile. Le questioni devono essere state sottoposte al giudice d’appello per poter essere esaminate dalla Corte di Cassazione, altrimenti vengono considerate ‘nuove’ e quindi non ammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30137 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Scheda NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Ravenna per il reato di guida in stato di ebbrezza (in Solarolo il 03/02/2020).
Ritenuto che i motivi sollevati non sono consentiti in sede di legittimità perché il primo (inosservanza della legge penale per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 2, sent. imp.), con il support adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non artico alcuno specifico confronto; il secondo (manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche), perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutt di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 2 e 3). L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei princip informatori indicati dal giudice di legittimità; il terzo motivo (mancanza di motivazione in relazione alla disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida), perché la relativa non è stata dedotta con l’atto di appello; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere esffinsore
Il Presidente