Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9589 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Co di Appello di Catanzaro indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. b) D.Igs. 285/92 e succ. mod (tasso alcolemico 1,48g
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità pen e alla inapplicabilità dell’art. 131 bis cod pen.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto, in o alla ritenuta colpevolezza, le stesse questioni già devolute in appello, e da quei g puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragion già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare n specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo pe genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato sen cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2 Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, R 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 d 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
3.1 giudici di merito hanno inoltre reso motivazione esaustiva congrua, n manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Cort di legittimità, secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della pun particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio su dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma pri pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, es sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti r (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 GLYPH Rv. 274647 GLYPH 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 de/ 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato non solo le oggettive modalità della condotta, connotate dal ril grado del tasso alcolemico, dall’essersi spostato in ora notturna e dal pericolo per la circol provocato.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi n consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibili dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art.129 c.p.p. ivi compresa la presc
htervenuta nelle more del giudizio di legittimità ( Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217 – 01 ).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il onsigliere estensore c) Il Pre ide te GLYPH n