Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6619 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a IMOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenz la quale la Corte d’appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di quell condanna del predetto per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. b), 2-sexies, codice strada (1,35 g/I alla prima prova; 1,28 g/I alla seconda, in Imola il 10/2/2018);
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non conse giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure r giudice dell’appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contrad neppure manifestamente illogica, avendo i giudici territoriali ritenuto insussiste positivi per il riconoscimento delle generiche e per rimodulare la pena, conside stessi incongrua per difetto, evidenziando l’irrilevanza della sola incen valorizzando, di contro, l’entità del tasso alcolemico e l’orario notturno (quan ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 265826; al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549; alla natura del giudizio sul riconoscimento il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269), elementi alla stregua dei quali hanno ritenuto non rimodulabile anche la sanzione accessoria;
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvis ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024