Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19236 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19236 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CREMONA il 05/11/1968
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa in data 15 febbraio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Cremona, con cui
l’imputato COGNOME NOME COGNOME è stato condannato alla pena condizionalmente sospesa, ridotta per il rito prescelto, nonché in applicazione delle circostanze attenua
generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, d. Igs. n. 285/19
di mesi tre, giorni quindici di arresto ed euro 1.000 di ammenda, in ordine al reato di all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2 bis, d. Igs. n. 285/1992, commesso in Pader
COGNOME il 14 giugno 2022. Ha confermato, altresì, l’applicazione della sanzio amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e la confisca del motocicl
in sequestro.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione relativam alla mancata assoluzione dell’imputato ex art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il profilo doglianza si concreta in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimit perché in tutto generiche e aspecifiche. La doglianza non si confronta con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e omette di assolvere la tip funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Infatti, la Corte territoriale ha ben argomentato circa la penale responsabil dell’imputato in ordine al reato imputatogli, ritenendo insussistente l’asse malfunzionamento del mezzo non certificato da alcuna dichiarazione o documentazione, in considerazione dell’elevato tasso alcolemico riscontratogli pari a 2.00 g/I. Dunque, p tali ragioni, avuto riguardo alla gravità del fatto, i giudici hanno ritenuto proporzionato il trattamento sanzionatorio, negando la richiesta di sostituzione della pen con il lavoro di pubblica utilità (fogli 4 e 5 della sentenza impugnata).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 maggio 202.
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