Ricorso inammissibile per guida con patente revocata: l’analisi della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello possa condurre a una dichiarazione di ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza di un automobilista condannato per essersi messo alla guida di un veicolo nonostante la sua patente fosse stata revocata in precedenza. Analizziamo i dettagli di questa decisione per comprendere i principi procedurali applicati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma nei confronti di un individuo per il reato di guida senza patente. Nello specifico, il soggetto era stato sorpreso alla guida di un’autovettura pur non essendo più in possesso del titolo di guida, poiché questo gli era stato revocato con un provvedimento anteriore ai fatti contestati. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha ritenuto palesemente infondato, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione si basa su due pilastri fondamentali che evidenziano le carenze dell’atto di impugnazione presentato dalla difesa dell’imputato.
La Genericità delle Doglianze
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura delle argomentazioni, definite dalla Corte come ‘estremamente generiche’. In ambito processuale, un ricorso non può limitarsi a una mera contestazione della decisione impugnata, ma deve articolare critiche specifiche, pertinenti e legalmente fondate. La mancanza di specificità trasforma l’impugnazione in un atto sterile, incapace di innescare una reale revisione critica da parte del giudice superiore.
L’Incontestabilità del Fatto
Il secondo punto, strettamente collegato al primo, riguarda la sostanza del caso. La Corte territoriale (la Corte d’Appello) aveva già accertato in modo inequivocabile il fatto storico: l’imputato si era effettivamente messo alla guida del veicolo senza essere munito di patente, in quanto revocata. Il ricorso non è stato in grado di sollevare dubbi fondati su tale accertamento. La Cassazione, non essendo un giudice di merito, non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. In assenza di specifiche censure sulla legittimità della decisione, il fatto accertato rimane incontrovertibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sui requisiti di ammissibilità di un ricorso in Cassazione. La Corte ribadisce che un’impugnazione deve contenere censure specifiche e dettagliate contro la sentenza di grado inferiore. Motivazioni vaghe o generiche, che non si confrontano analiticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente, non superano il vaglio di ammissibilità. Nel caso di specie, l’appello non ha fornito elementi validi per mettere in discussione né la ricostruzione dei fatti né l’applicazione delle norme giuridiche, rendendo di fatto impossibile per la Corte procedere a un esame di merito. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile è, pertanto, una diretta conseguenza della violazione di questi principi procedurali essenziali.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. Oltre a vedere confermata la propria condanna, è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, richiede rigore e precisione. Un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve essere meticolosamente preparato, fondato su argomenti giuridici solidi e specifico nel contestare i punti della decisione che si ritiene errata. In caso contrario, il rischio è non solo di vedere la propria istanza respinta, ma anche di incorrere in ulteriori sanzioni pecuniarie.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su doglianze (motivi di lamentela) considerate estremamente generiche, che non contestavano in modo specifico e fondato la sentenza della Corte d’Appello.
Qual era il fatto principale al centro del procedimento?
Il fatto principale era che l’imputato si era messo alla guida di un’autovettura pur non avendo la patente, in quanto la stessa gli era stata revocata con un provvedimento emesso in data anteriore ai fatti contestati.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20507 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSINO il 24/07/1978
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Frosinone in punto di responsabilità, riducendo la pena dal medesimo inflitta per i reati di cui agli artt. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 e 495 cod.
pen.;
rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denuncia un vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove alla base dell’affermazione di responsabilità per
i suddetti reati;
ritenuto che tale motivo sia inammissibile in quanto costituito da doglianze generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la relativa
prospettazione;
rilevato, altresì, che con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi strutturali del
reato in contestazione;
ritenuto che esso sia parimenti inammissibile in quanto costituito da doglianze estremamente generiche, non potendosi dubitare, inoltre, come affermato dalla Corte territoriale, circa il fatto che l’imputato si sia effettivamente messo alla guida dell’autovettura senza essere munito della patente, in quanto la stessa era stata oggetto di revoca in data anteriore ai fatti contestati;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre ente