Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di un Caso di Furto con Strappo
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Una delle cause più comuni di rigetto è il ricorso inammissibile per genericità, ovvero quando i motivi di appello non sono sufficientemente specifici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione formulata in modo vago, confermando una condanna per furto con strappo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di furto con strappo ai danni di una donna. L’imputato, non accettando la decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La decisione si basa sull’articolo 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Secondo i giudici, i motivi presentati dal ricorrente erano del tutto generici e aspecifici. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le motivazioni: perché il ricorso inammissibile per genericità è stato respinto
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della qualità dei motivi di ricorso. La Corte ha sottolineato che l’impugnazione si limitava a contestare la sentenza di secondo grado in modo superficiale, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni logico-giuridiche su cui si fondava la condanna. La sentenza d’appello, secondo la Cassazione, era ben motivata, basata su acquisizioni probatorie definite e significative, e immune da vizi logici.
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: non basta dissentire dalla decisione impugnata, ma è necessario indicare specificamente quali siano stati gli errori di diritto o i vizi di motivazione commessi dal giudice precedente. Il ricorso in esame non specificava le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontava con la puntuale ricostruzione della materialità e del dolo del reato di furto con strappo operata dalla Corte d’Appello. In assenza di una critica specifica e pertinente, il ricorso si risolve in un tentativo di ottenere un nuovo, non consentito, giudizio di merito, trasformando la Cassazione in un terzo grado di giudizio, cosa che non le compete.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una redazione tecnica e puntuale dei ricorsi per Cassazione. Un’impugnazione non può essere una mera riproposizione di argomenti già vagliati o una generica lamentela. Deve, invece, essere un’analisi critica e mirata, capace di evidenziare le specifiche violazioni di legge o i difetti logici della sentenza impugnata. In caso contrario, come dimostra la vicenda, il risultato non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente. La decisione serve da monito sulla necessità di affidarsi a una difesa tecnica qualificata che sappia articolare le proprie ragioni nel rispetto dei rigorosi canoni richiesti dal giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Quale reato era stato contestato al ricorrente?
Al ricorrente era stato contestato e per il quale era stato condannato il reato di furto con strappo, commesso in danno della persona offesa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18537 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 23)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici, quanto alla ricostruzione del fatto.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specific le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo c le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha puntualmente riscontrato la materialità ed il dolo del reato di furto con strappo commesso dal prevenuto in danno di COGNOME.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
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