Ricorso Inammissibile per Genericità: Quando l’Appello Non Basta
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede rigore e precisione. Non è sufficiente enunciare un principio di diritto o lamentare un errore del giudice precedente; è necessario argomentare in modo specifico e puntuale, evidenziando le incongruenze della decisione impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità sia destinato all’insuccesso, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: La Condanna per Evasione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Perugia, che aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di evasione. Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo legale, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo per tentare di ribaltare il verdetto.
Il Ricorso e il Vizio di Motivazione
L’unico motivo di ricorso sollevato dalla difesa denunciava un presunto ‘vizio di motivazione’ in relazione alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato. In altre parole, il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato sulla sua reale intenzione e consapevolezza di commettere il reato di evasione. Tuttavia, la difesa si è limitata a enunciare questo vizio senza sviluppare alcuna argomentazione a supporto, senza indicare passaggi illogici o contraddittori nella sentenza impugnata e senza specificare quali elementi di prova fossero stati travisati o ignorati.
Le Motivazioni della Cassazione: il Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11267/2024, ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Suprema Corte ha osservato che il vizio di motivazione era stato ‘meramente enunciato e non argomentato’. Questa affermazione è cruciale: in sede di legittimità, non basta affermare che una motivazione è sbagliata; è onere del ricorrente dimostrare il perché, indicando con precisione le incongruenze, le lacune o gli errori logici che la inficiano. Un motivo di ricorso generico, che non si confronta criticamente con le ragioni della decisione impugnata, non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte, quindi, non è nemmeno entrata nel merito della questione, fermandosi a questa valutazione preliminare.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per la Difesa
La decisione della Cassazione ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa ordinanza rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto: la redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un esercizio di precisione tecnica e argomentativa. Limitarsi a enunciare un vizio senza sostanziarlo con critiche puntuali e pertinenti equivale a presentare un atto inefficace, destinato a essere dichiarato inammissibile e a produrre ulteriori costi per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza, poiché il motivo di ricorso si limitava a enunciare un vizio di motivazione senza argomentarlo né indicare specifiche incongruenze nella sentenza impugnata.
Qual era il motivo di ricorso presentato dalla difesa?
La difesa aveva presentato un unico motivo di ricorso, denunciando un vizio di motivazione in relazione alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato di evasione, senza però fornire alcun supporto argomentativo a tale denuncia.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11267 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissi per assoluta genericità e manifesta infondatezza;
rilevato, infatti, che con unico motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazio mancanza dell’elemento soggettivo del reato di evasione, senza, tuttavia, indicare incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente