Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile perché formulato in maniera generica non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche sanzioni economiche per il proponente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza di strutturare motivi di impugnazione puntuali e pertinenti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato in abitazione. La decisione, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla doppia condanna, decideva di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di ricorso.
Il Motivo di Ricorso: una Critica Astratta
Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Tuttavia, la sua argomentazione non entrava nel merito delle specifiche ragioni esposte dalla Corte d’Appello. Al contrario, si limitava a una ‘mera elencazione di massime giurisprudenziali’, ovvero principi di diritto estratti da altre sentenze, senza collegarli in modo critico e specifico alla sentenza impugnata. Questo approccio ha posto le basi per la successiva declaratoria di inammissibilità.
Le motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. I giudici hanno qualificato il motivo come ‘del tutto generico’, evidenziando come non sia sufficiente riproporre le stesse censure già esaminate e respinte in appello, specialmente se fatto in modo astratto. La sentenza impugnata, secondo la Corte, aveva ‘adeguatamente vagliato’ i profili di censura con una ‘motivazione congrua’ e con ‘corretti argomenti giuridici’. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione, ma deve individuare e contestare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione di secondo grado. L’elenco di massime giurisprudenziali, slegato da una critica puntuale, si rivela un esercizio sterile e non idoneo a superare il vaglio di legittimità.
Le conclusioni: le conseguenze della inammissibilità
L’esito è stato inevitabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per il ricorrente. La Corte lo ha infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione deve essere uno strumento di critica specifica e argomentata, non un tentativo generico di rimettere in discussione una decisione ben motivata. La genericità, in sede di legittimità, non paga.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era ‘del tutto generico’, limitandosi a elencare massime giurisprudenziali senza formulare una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, la persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È sufficiente citare altre sentenze per sostenere un ricorso in Cassazione?
No. La semplice elencazione di massime giurisprudenziali, slegata da un’analisi critica e specifica della sentenza che si sta impugnando, non è considerata un motivo valido per la Corte. Il ricorso deve contenere argomenti che contestino direttamente e con precisione i ragionamenti giuridici e logici della decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11092 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11092 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 23/02/1976
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia resa il 24/05/2023 dal locale Tribunale che lo ha dichiarato colpevole del reato di furto aggravato in abitazione.
Ritenuto l’unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa) non è consentito in sede di legittimità perché del tutto generico, essendosi limitato ad una mera elencazione di massime giurisprudenziali, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente vagliato, con motivazione congrua e con corretti argomenti giuridici, i medesimi profili di censura genericamente riproposti con il presente ricorso (si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore dente