Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un appello è un diritto fondamentale, ma non è un’azione da intraprendere alla leggera. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione cruciale: un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile nel processo penale.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una condanna per il reato di truffa emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile, decideva di contestare la decisione presentando ricorso in Cassazione. Le sue lamentele si concentravano su due punti principali: in primo luogo, contestava la sua stessa colpevolezza; in secondo luogo, criticava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in modo prevalente sulla recidiva specifica che gli era stata contestata.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha tentato di smontare la decisione dei giudici di secondo grado attraverso due motivi di ricorso. Tuttavia, la Suprema Corte li ha rigettati entrambi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo perché.
La Contestazione della Responsabilità Penale
Il ricorrente ha provato a rimettere in discussione la sua responsabilità per il reato di truffa. La Cassazione ha però osservato che questa doglianza era una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva fondato la sua decisione su prove concrete e difficilmente superabili: l’imputato aveva utilizzato i propri documenti personali (la cui perdita o furto non era mai stata denunciata) e le somme sottratte erano state accreditate direttamente sulla sua carta prepagata. Di fronte a tale evidenza, la censura è stata giudicata meramente reiterativa e, quindi, inammissibile.
Le Attenuanti Generiche e il Ricorso Inammissibile
Il secondo punto del primo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio. L’imputato lamentava che i giudici non avessero concesso le attenuanti generiche con prevalenza sulla sua recidiva. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione logica e completa. I giudici di merito avevano infatti sottolineato le modalità insidiose della condotta e la pluralità di precedenti penali specifici, adempiendo pienamente al loro onere motivazionale. La critica, anche su questo punto, è risultata infondata e generica.
Infine, il secondo motivo di ricorso, che eccepiva una carenza di motivazione in generale, è stato liquidato come del tutto generico e vago, incapace di confrontarsi specificamente con l’apparato argomentativo della sentenza d’appello.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un principio consolidato: non è possibile utilizzare il giudizio di legittimità per riproporre le stesse questioni di fatto già vagliate e decise, con motivazione adeguata, nei gradi di merito. Un ricorso, per essere ammissibile, deve sollevare vizi specifici della sentenza impugnata (come vizi logici della motivazione o violazioni di legge), non limitarsi a ripetere argomentazioni difensive già respinte.
La genericità delle censure, sia nel contestare la colpevolezza sia nel criticare la pena, ha reso l’impugnazione incapace di superare il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente non ha individuato un vero difetto nella decisione della Corte d’Appello, ma ha semplicemente manifestato il suo dissenso rispetto ad essa.
le conclusioni
La decisione si conclude con una condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legittimità, non un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La presentazione di un ricorso inammissibile per la sua genericità o ripetitività non solo non produce alcun risultato utile per il condannato, ma comporta anche un’ulteriore sanzione economica, confermando la necessità di un approccio tecnico e rigoroso alla redazione degli atti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente ripetitivi di questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale, oppure erano formulati in modo del tutto generico, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Su quali prove si basava la condanna per truffa confermata dalla Corte d’Appello?
La condanna si basava su elementi di prova ritenuti schiaccianti, come l’utilizzo da parte dell’imputato dei propri documenti personali (mai denunciati come smarriti o rubati) e l’accredito delle somme illecitamente ottenute direttamente sulla sua carta prepagata.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva?
Le attenuanti generiche non sono state concesse in modo prevalente perché i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la loro decisione, evidenziando le modalità insidiose della condotta e la presenza di numerosi e specifici precedenti penali a carico dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9308 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9308 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VERCELLI il 25/03/1972
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
VI
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che la prima doglianza del primo motivo di ricorso, con cui s contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di truffa, è mer reiterativa di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte ter (cfr. pp. 2-3 in ordine alla insuperata pregnanza dell’utilizzo dei propri do – di cui non era mai stata denunciata la perdita o il furto – e dell’accre importi sottratti sulla propria carta prepagata);
che la seconda doglianza del primo motivo di ricorso, con cui si lamenta mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con criter prevalenza rispetto alla contestata recidiva specifica reiterata, risulta par risolta, con argomentazione priva di vizi logico-giuridici nella sentenza imp (cfr. p. 4, che, in relazione ai profili circostanziali, stigmatizza le modalit e la pluralità e specificità dei precedenti, così assolvendo appieno al propr motivazionale);
che il secondo motivo, diretto ad eccepire la carenza motivazionale, ri del tutto generico a fronte di congruo apparato giustificativo (peraltro, co in più punti dallo stesso ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.