Ricorso Inammissibile per Genericità: la Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza impugnata. È necessario formulare motivi specifici, chiari e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità venga trattato, sottolineando le severe conseguenze per chi non rispetta i requisiti di legge. L’ordinanza in esame evidenzia l’importanza di una critica puntuale e argomentata alla motivazione del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. L’imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo di impugnazione. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, tale motivo era stato formulato in termini eccessivamente vaghi e astratti, senza confrontarsi in modo critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 10 gennaio 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non possono limitarsi a una riproposizione di argomenti già vagliati e respinti o a una critica generica della valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito. In questo caso, il ricorso non è riuscito a scalfire la coerenza e la logicità della motivazione della Corte d’Appello, che aveva congruamente giustificato la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati sulla base delle risultanze istruttorie.
Le Motivazioni: Analisi sul Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte ha ritenuto che il motivo unico presentato dal ricorrente fosse affetto da “genericità assoluta”. In pratica, l’atto di impugnazione non conteneva una critica mirata e puntuale alla sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, al contrario, era stata giudicata ben motivata, avendo esaminato in modo coerente le prove raccolte e spiegato perché l’imputato dovesse essere ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni. La genericità del ricorso ha impedito alla Cassazione di entrare nel merito della questione, trasformando l’impugnazione in un atto puramente formale e privo di efficacia. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che i giudici hanno stimato equa nella misura di 3000 euro.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso non è una terza istanza di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Pertanto, un ricorso inammissibile per genericità non solo è destinato al fallimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. È essenziale che i motivi di ricorso siano redatti con la massima precisione, individuando specifici vizi della sentenza impugnata e argomentando in modo stringente le proprie ragioni. In caso contrario, il rischio di una declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, è estremamente concreto.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità?
Significa che i motivi presentati dal ricorrente sono troppo vaghi, non specifici e non riescono a contestare in modo efficace e puntuale le ragioni esposte nella sentenza che si intende impugnare. Di conseguenza, la Corte non può esaminare il caso nel merito.
Quali erano i reati per cui era stato condannato il ricorrente nei gradi di merito?
Il ricorrente era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali, come indicato nel provvedimento della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale e confermato in questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5143 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5143 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il 01/11/1988
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali ascritti all’imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2025
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Il Co- sliere estensore
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