Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e rigorosa. Non è sufficiente dissentire con una sentenza di condanna; è fondamentale articolare critiche specifiche e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti essenziali di un’impugnazione efficace.
Il Caso in Esame: Dal Furto di Veicoli al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per una serie di furti di autoveicoli. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale, basando la decisione su un quadro probatorio solido. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione sia riguardo all’affermazione della sua colpevolezza sia per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, la motivazione della sentenza d’appello sarebbe stata carente e illogica. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico non per il contenuto delle critiche, ma per il modo in cui sono state presentate.
La Decisione della Corte: La Specificità come Requisito Chiave
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione è puramente processuale: i motivi di ricorso non rispettavano i requisiti di specificità richiesti dalla legge. In sostanza, l’impugnazione si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Mancanza di Critica Specifica e Pertinente
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso non può essere una mera ripetizione di quanto già sostenuto. Deve, invece, contenere una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte dal giudice del grado precedente, evidenziando gli errori di diritto o i vizi logici che ne inficerebbero la validità. Nel caso di specie, mancava questa analisi critica, rendendo l’impugnazione un atto sterile e non idoneo a stimolare una revisione della decisione.
La Solidità degli Elementi Probatori
La Corte ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza d’appello era tutt’altro che carente. Al contrario, era logica, congrua e giuridicamente corretta. La condanna si fondava su elementi precisi e concordanti, tra cui:
* Il breve lasso di tempo intercorso, in più occasioni, tra il momento in cui l’imputato veniva visto ‘attenzionare’ un veicolo e il furto dello stesso.
* Il possesso di centraline elettroniche decodificate, compatibili con i modelli di auto rubate.
* L’aggancio del cellulare dell’imputato alle celle telefoniche delle zone in cui avvenivano i furti, in orari compatibili con la loro consumazione.
Questo insieme di prove, valutato dai giudici di merito, costituiva una base solida per l’affermazione di responsabilità, rendendo le critiche generiche dell’imputato ancora più deboli.
Le Motivazioni sul Ricorso Inammissibile e le Attenuanti Generiche
Un punto interessante toccato dalla Corte riguarda la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche. La difesa lamentava una mancata risposta specifica su questo punto. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: non è censurabile la sentenza che non motiva espressamente su una singola deduzione difensiva, quando il suo rigetto è chiaramente desumibile dalla struttura argomentativa complessiva della decisione. Se il quadro generale delineato dal giudice è incompatibile con la concessione di un beneficio, la sua reiezione è da considerarsi implicitamente motivata.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a ricorsi che individuano specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata. Un’impugnazione generica, che non dialoga con le motivazioni del giudice precedente, è destinata a fallire, con aggravio di spese per chi la propone. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando è generico, riproduce censure già esaminate e respinte in appello, ed è privo di una critica specifica e puntuale alla motivazione della decisione impugnata, omettendo di indicare le precise ragioni di diritto che lo giustificherebbero.
Quali prove sono state considerate sufficienti per la condanna in questo caso?
La condanna si è basata su un insieme di elementi convergenti: lo scarso tempo trascorso tra la ‘visura’ dei veicoli da parte dell’imputato e il loro furto, il possesso di centraline di decodifica compatibili e i dati di localizzazione del suo cellulare nelle zone e negli orari dei furti.
È necessario che la Corte d’Appello risponda a ogni singolo motivo di impugnazione?
No. Secondo la Cassazione, una sentenza non è censurabile se il rigetto di una specifica richiesta (come quella delle attenuanti generiche) può essere logicamente desunto dalla struttura argomentativa complessiva della decisione, anche in assenza di una motivazione espressa su quel punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 23/07/1995
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla responsabilità penale del ricorrente e alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché son riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi d argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla m dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione)
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame di merito, infatti, hanno dato motivatamente conto degli elementi d prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, valorizzando – non illogicamente – gli elementi processualmente emersi, con particolare riguardo all’evidenziato scarno lasso di tempo intercorso, in più occasioni, tra la visura ad opera del prevenuto e il furto dei veicoli attenz dallo stesso; nonché il possesso da parte del Lagatta di centraline decodificate compatibili co quelle dei veicoli rubati, oltre all’aggancio del cellulare dell’imputato alle celle serventi le cui si sono verificati i furti, in orario compatibile con la loro consumazione. Inoltre, quant censura sulle denegate attenuanti generiche, questa Corte ha già avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dall complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 – dep. 2023, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 – dep. 2019, Rv. 275500 – 01), come risulta evidente nel caso di specie.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore