Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4213 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4213 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a (NIGERIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari che ha condannato NOME alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 497bis cod. pen. e art. 5, comma 8bis , d.lgs n.286 del 1998.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e ) cod. proc. pen., l’incongruità della motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo in ordine ad entrambi i reati.
Secondo il ricorrente la sentenza avrebbe sbrigativamente risposto al motivo di appello con il quale il difensore aveva dedotto che l’imputato aveva mostrato di propria iniziativa il documento agli agenti intervenuti e che il documento fu esibito, sebbene non richiesto, nell’ambito della pratica relativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Posto che i fatti sono stati ricostruiti dalle due sentenze di merito con valutazione conforme delle medesime emergenze processuali, il ricorso Ł generico in quanto le censure ivi articolate riproducono, anche letteralmente, e reiterano gli argomenti già prospettati nell’atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente tuttavia non ha in alcun modo
considerato e di cui non ha in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato limitandosi, in maniera per l’appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione.¨ inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis , Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838 – 01)
Deve, infatti rilevarsi che il ricorrente non si Ł confrontato con la motivazione della sentenza censurata che ha escluso, in punto di configurabilità dell’elemento soggettivo, la buona fede del ricorrente rilevando come dal verbale di arresto risultava che l’imputato, su richiesta degli operanti, aveva esibito il permesso di soggiorno e il passaporto contraffatto proprio nel corso di un’attività posta in essere dai pubblici ufficiali allo specifico fine di procedere alla compiuta identificazione dell’imputato e che, inoltre, si trattava di falsità non agevolmente riconoscibile, proprio perchØ utilizzato per ottenere il rilascio del permesso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 07/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME