Ricorso inammissibile per genericità: la Cassazione chiarisce i limiti
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, il suo ricorso deve rispettare precisi requisiti di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure possa portare a un esito sfavorevole, confermando la decisione dei giudici di merito. Analizziamo il caso per comprendere perché il ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile e quali sono i confini del giudizio di legittimità, soprattutto nella distinzione tra furto consumato e tentato.
I Fatti del Processo: Dal Furto alla Corte di Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il furto di un’autovettura. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità dell’imputato, basando la propria decisione su un’attenta analisi delle prove. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, articolando diverse censure. In particolare, la difesa contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e chiedeva che il reato fosse riqualificato come tentativo di furto, anziché furto consumato. La tesi difensiva si basava su una diversa interpretazione delle emergenze processuali, proponendo una lettura alternativa degli eventi.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati del tutto infondati, giungendo a una dichiarazione di inammissibilità. I giudici hanno sottolineato due aspetti fondamentali che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente nel redigere un ricorso per cassazione.
Genericità dei Motivi e Limiti del Giudizio di Legittimità
In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto generico e privo di un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha osservato che la difesa si era limitata a reiterare le stesse doglianze già presentate e respinte in appello, senza attaccare specificamente la logica e la coerenza del ragionamento del giudice di secondo grado. Il ruolo della Cassazione, come ribadito costantemente, non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge.
La Distinzione tra Furto Consumato e Tentato
In secondo luogo, riguardo alla richiesta di riqualificare il fatto come tentativo, la Corte ha pienamente avallato la decisione della Corte d’Appello. È stato evidenziato che l’imputato si era impossessato dell’autovettura, rinvenuta a chilometri di distanza dal luogo dove era stata parcheggiata. Questo elemento fattuale è decisivo: l’aver sottratto il bene alla sfera di controllo del proprietario e averne acquisito la piena ed autonoma disponibilità, anche solo per un breve lasso di tempo e spazio, configura il reato di furto consumato. Il tentativo, al contrario, si sarebbe configurato solo se l’azione criminale fosse stata interrotta prima che l’imputato riuscisse ad ottenere il pieno controllo del veicolo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base di principi consolidati. Ha affermato che il discorso giustificativo della Corte d’Appello era esente da vizi logici, fondato su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza. I primi due motivi di ricorso sono stati liquidati come un tentativo inaccettabile di sollecitare una rilettura degli elementi di fatto, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Citando una precedente sentenza (Sez. 6, n. 5465/2021), la Corte ha ricordato che non può adottare “nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”. Per quanto riguarda il terzo motivo, i giudici hanno concluso che la Corte d’Appello ha fatto buon governo della norma, distinguendo correttamente tra impossessamento (che implica la consumazione del reato) e il semplice tentativo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame conferma due lezioni fondamentali. La prima è di natura processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una contestazione generica, che non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Non basta proporre una versione alternativa dei fatti; è necessario dimostrare un vizio logico o una violazione di legge nel ragionamento del giudice. La seconda lezione è di diritto sostanziale: per aversi furto consumato è sufficiente che l’agente abbia conseguito l’autonoma disponibilità della cosa sottratta, anche se per breve tempo. Lo spostamento del veicolo di diversi chilometri è la prova inconfutabile di tale impossessamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limitano a chiedere alla Corte di riesaminare i fatti del processo, compito che esula dalla sua giurisdizione.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di un processo?
No. Come specificato nell’ordinanza, è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Qual è la differenza tra furto consumato e furto tentato secondo questa ordinanza?
Il furto è consumato quando l’imputato si è impossessato del bene, acquisendone la piena ed autonoma disponibilità. Nel caso specifico, il fatto che l’autovettura sia stata ritrovata a chilometri di distanza prova l’avvenuto impossessamento. Il tentativo, invece, si configurerebbe se l’azione non fosse stata portata a compimento, cioè prima di ottenere il pieno controllo del bene.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33483 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME.
Letta memoria depositata in atti, nella quale la difesa si riporta ai motivi di ricorso.
Considerato che le censure articolate dalla difesa, riguardanti la responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere del l tutto generiche e prive di reale confronto con le argomentazioni sviluppate in -sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.
Ritenuto Che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici sotto ogni profilo dedotto dal ricor’rente, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello- del Tribunale.
Considerato che i primi due motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esule dal perimetro valutativo di questa Corte. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, Rv. 280601).
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha fatto buon governo della norma che si assume violata, ponendo in evidenza come l’imputato si sia impossessato dell’autovettura, rinvenuta a chilometri di distanza dal luogo in cui era stata parcheggiata dalla persona offesa, così pervenendo in modo corretto al diniego della invocata riqualificazione del fatto nella ipotesi del tentativo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
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Il Consigliere estensore