Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42955 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilitài de , ricorso
4
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 9 marzo 2021 il Tribunale di Palermo, all’esito di rito abbreviato, aveva dichiarato COGNOME NOME e altro imputato non ricorrente, responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 7 e 7 bis cod. pen. per essersi impossessati al fine di profitto di un contenitore della raccolta differenziata di colore bianco con cartello riportante “INDIRIZZO – carta” e di un contenitore per la raccolta differenziata di colore marrone con cartello riportante “INDIRIZZO – indifferenziata”; con le aggravanti di aver commesso il fatto su beni esposti a pubblica fede e su materiale sottratto a infrastrutture destinate all’erogazione di pubblico servizio e con recidiva specifica reiterata. Fatto commesso in Palermo il 7 novembre 2018.
In particolare, alle ore 4:30 circa del 7 novembre 2018, Carabinieri della Stazione di Palermo Oreto, durante l’attività di servizio, avevano notato un’autovettura a fari spenti con a bordo due persone e un contenitore collocato sul tetto; i due soggetti, alla vista dell’autovettura degli agenti, avevano cercato con manovra repentina in retromarcia di sottrarsi al controllo ma erano stati bloccati e generalizzati; dalla perquisizione del veicolo era emerso che sul tetto dell’autovettura era posizionato un contenitore per la raccolta differenziata di colore bianco mentre all’interno del cofano vi era un altro contenitore per la raccolta differenziata; il portiere dello stabile e l’amministratore del condominio avevano riferito che i contenitori erano posizionati vicino all’ingresso del condominio ed erano stati sottratti nel corso della notte.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando la sentenza con unico motivo per errata qualificazione del fatto. Con l’atto di appello la difesa aveva chiesto la derubricazione del reato in tentato furto e l’assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., il bilanciamento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate o l’esclusione RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui all’art. 625 nn. 7 e 7 bis cod. pen. Secondo la difesa, il giudice di merito ha condannato l’imputato sulla base di meri indizi. Si assume che per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa anche solo temporaneamente incustodita, volendo il legislatore apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore senza custodia per necessità o per consuetudine. La nozione di necessità non ricomprende solo i beni esposti per destinazione o consuetudine ma anche quei beni che vengano
lasciati incustoditi in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana. L destinazione è definita in base alla destinazione naturale della res o all’utilizzo a cui la medesima viene destinata al fine di fornire un’utilità. L’aggravante di cui all’art. 625 n.7 cod. pen. ricorre non solo in relazione all’azione furtiva avente per oggetto l’auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi, per cui il furto degli oggetti lasciati all’interno di una vettura integra l’aggravan quando gli oggetti possano ritenersi accessori o parti essenziali o pertinenze del veicolo. Per ritenere applicabile l’aggravante occorre tenere conto della natura RAGIONE_SOCIALE cose rubate e accertare se averle lasciate all’interno dell’autovettura risponda a necessità o a consuetudine. La circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto; il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale. Nel capo di imputazione risulta essere stata contestata all’imputato la forzatura dello sportello per impossessarsi della borsa, ma la Corte di cassazione ha ritenuto necessario illustrare le esatte modalità con le quali viene esercitata la violenza sulle cose. La Corte di cassazione ha ritenuto che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presupponga necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo. Con riguardo al risarcimento del danno, la Corte di cassazione ha affermato che la liquidazione dei danni morali non può che avvenire in via equitativa, ma che il giudice ha il dovere di dare conto RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto considerate in sede di valutazione e del percorso logico posto a base della decisione. Sulla base di tali considerazioni, il ricorrente chiede l’assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. una volta esclusa l’aggravante. Non è stato appurato con certezza chi abbia realmente posto in essere l’atto illecito né si è provato il danno. Il giudicante non ha verificato chi ha effettuato la sottrazione né quanto sia stato sottratto. Sia le condizioni economiche che lo stile di vita del ricorrente conducono a una decisione opposta. La difesa aveva chiesto in sede di appello la corretta applicazione dei canoni previsti dall’art. 133 cod. pen. tenendo conto della offensività non elevata in quanto era stato fermato mentre camminava e si era subito mostrato disponibile alle richieste degli agenti. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Come già chiarito da questa Corte in precedenti pronunce, si esclude l’ammissibilità del ricorso che si sviluppa mediante un’esposizione disordinata, generica, prolissa o caotica, tale
da non consentire un ordinato inquadramento RAGIONE_SOCIALE ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. (Se 2, n.29607 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276748 – 01; Sez. 3, n.30148 del 13/02/2018, COGNOME, non mass.) o tale da non rappresentare una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n.7801 del 19/11/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. 259063 – 01).
Il ricorso che si esamina contiene un’ampia indicazione di un caso giurisprudenziale deciso dalla Corte di cassazione senza alcun chiaro rimando alle circostanze del caso in esame. Non viene con chiarezza enucleato il vizio che si deduce, né è possibile identificare un chiaro confronto con la decisione impugnata, che si è soffermata ampiamente su tutti i motivi di appello sopra richiamati. Il requisito della specificità dei motivi previsto dall’art. 581 lett. cod. proc. pen. a pena di inammissibilità dell’impugnazione implica non solo l’onere di dedurre le censure che la parte intende muovere in relazione a uno o più punti della decisione ma anche quello di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi fondanti le censure medesime. In difetto il ricorso non può considerarsi ammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il Consigliere COGNOME tensore Così deciso il 13 novembre 2024
Il Presidente