Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti Essenziali
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, dettagliati e che si confrontino punto per punto con la sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua eccessiva genericità. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
Il Caso: Dalla Condanna per Resistenza al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di resistenza. La sentenza di colpevolezza, emessa in primo grado, veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Salerno. Non rassegnato, l’imputato decideva di tentare l’ultima via, proponendo ricorso per Cassazione al fine di ottenere l’annullamento della condanna.
Il ricorso si basava su una serie di doglianze volte a censurare l’affermazione di responsabilità penale. Tuttavia, come vedremo, la modalità con cui sono state presentate tali critiche si è rivelata fatale per l’esito dell’impugnazione.
La Decisione della Suprema Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale, sanzionando la scorretta impostazione dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che le doglianze presentate dall’imputato erano “totalmente generiche”. Invece di costruire un’argomentazione solida, il ricorrente si era limitato a “mere enunciazioni”, senza mai confrontarsi seriamente con le motivazioni della Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la sentenza di secondo grado fosse basata su un “puntuale e logico apparato argomentativo”. Per contestarla efficacemente, sarebbe stato necessario smontare quel ragionamento pezzo per pezzo, indicando specifiche ragioni di diritto e dati di fatto a supporto delle proprie tesi. Il ricorso, al contrario, non lo ha fatto, mancando di formulare “specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono”. In sostanza, un atto di appello che non dialoga con la sentenza che impugna, ma si limita a riproporre le proprie tesi in modo astratto, è destinato ad essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Le conseguenze di questa declaratoria sono state immediate e pesanti per il ricorrente. La Corte non solo ha respinto il ricorso, rendendo definitiva la condanna, ma ha anche condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che richiede massima precisione. Non è un’ulteriore occasione per riesaminare liberamente i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza precedente. Un ricorso generico non solo è inutile, ma espone anche a significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano stati ritenuti ‘totalmente generici’. Essi si limitavano a mere enunciazioni e non si confrontavano specificamente con il puntuale e logico apparato argomentativo della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Cosa si intende per motivi ‘generici’ in un ricorso?
Per motivi generici si intendono quelle critiche che non individuano un punto specifico della motivazione della sentenza impugnata da contestare, ma si limitano a ripetere le proprie tesi o a esprimere un dissenso generale, senza indicare precise ragioni di diritto o elementi di fatto a supporto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N.810/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024