Ricorso Inammissibile per Genericità: La Cassazione Spiega i Requisiti
Quando si presenta un’impugnazione contro una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico disaccordo. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e capaci di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile per genericità e delineando le gravi conseguenze per chi non rispetta tale requisito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che aveva condannato un imputato per il reato di evasione e per quello previsto dall’art. 495 del codice penale (false dichiarazioni a un pubblico ufficiale). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia l’affermazione di responsabilità per il secondo reato sia la mancata concessione delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte, nell’esaminare l’impugnazione, ha rilevato una carenza fondamentale: la genericità dei motivi addotti. Le doglianze presentate dal ricorrente sono state qualificate come “totalmente generiche”, in quanto si limitavano a mere enunciazioni senza entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non ha instaurato un vero e proprio contraddittorio con la sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre delle lamentele astratte.
Le Motivazioni della Decisione
Secondo gli Ermellini, un ricorso, per essere ammissibile, deve andare oltre la semplice enunciazione di richieste. È necessario che ogni richiesta sia supportata da specifiche ragioni di diritto e da precisi dati di fatto che la sostengono. Nel caso di specie, il ricorrente non è riuscito a indicare perché la valutazione della Corte d’Appello fosse errata, né ha fornito elementi concreti a sostegno della sua tesi. La Corte ha sottolineato come l’apparato argomentativo della sentenza impugnata fosse “puntuale e logico”, e il ricorso non si è “misurato affatto” con esso. Questa mancanza di specificità ha reso l’impugnazione incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La conseguenza diretta della decisione è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche ulteriori oneri per il ricorrente. La Corte ha infatti condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: un’impugnazione non è un’opportunità per un riesame generico del processo, ma uno strumento che richiede precisione, rigore e un confronto puntuale con le motivazioni della decisione che si intende contestare. La mancata osservanza di questi principi porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile per genericità, con tutte le conseguenze legali ed economiche che ne derivano.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi di impugnazione erano totalmente generici, limitandosi a mere enunciazioni e non confrontandosi con l’apparato argomentativo puntuale e logico della Corte d’Appello.
Quali erano le contestazioni principali sollevate dal ricorrente?
Il ricorrente contestava l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 495 del codice penale e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21238 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 405/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione ed altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 495 cod. peri. (capo 2) nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024