Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi d’appello vaghi e generici. Questa ordinanza ci offre lo spunto per analizzare perché la specificità degli atti giudiziari non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per ottenere giustizia.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Decisione di Palermo
Il caso trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte di Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato un unico motivo di doglianza, relativo al giudizio di equivalenza formulato dai giudici di secondo grado tra la recidiva contestata e le attenuanti generiche concesse. In sostanza, si contestava il bilanciamento operato dalla Corte territoriale, che non aveva permesso una riduzione della pena.
L’appello si concentrava su questo singolo aspetto, che è spesso un punto cruciale nella determinazione della sanzione finale per l’imputato.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, senza nemmeno entrare nel merito della questione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che viene comminata proprio nei casi di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente.
Le Motivazioni: Perché la Genericità Annulla il Ricorso
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un unico, decisivo punto: la “genericità assoluta” del motivo di ricorso. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello di Palermo aveva, in realtà, “congruamente motivato” le ragioni per cui aveva ritenuto la recidiva equivalente alle attenuanti generiche. La sentenza impugnata, quindi, conteneva una spiegazione logica e giuridica della sua decisione.
Il ricorrente, al contrario, non ha affrontato specificamente tale motivazione. Invece di contestare punto per punto il ragionamento della Corte territoriale, dimostrando eventuali vizi logici o errori di diritto, si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo astratto. Un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la decisione che si impugna, non può semplicemente ignorarla o contrapporvi argomentazioni generiche. La mancanza di un confronto specifico con le ragioni esposte nella sentenza precedente rende il motivo d’appello privo di fondamento e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, rigore e, soprattutto, specificità. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto a una sentenza; è indispensabile analizzare in profondità la motivazione del giudice e costruire argomentazioni che ne mettano in luce le specifiche debolezze. Un ricorso inammissibile non solo priva l’assistito della possibilità di un riesame nel merito, ma lo espone anche a sanzioni economiche significative. La cura nella redazione degli atti non è un lusso, ma un dovere professionale e la via maestra per la tutela effettiva dei diritti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Per quale motivo il ricorso è stato considerato generico?
Il ricorso è stato giudicato affetto da “genericità assoluta” perché non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva spiegato adeguatamente le ragioni della sua decisione, ma il ricorrente si è limitato a dedurre motivi generici senza contestare specificamente quel ragionamento.
Qual era il punto legale specifico contestato dal ricorrente?
L’unico motivo di ricorso riguardava la valutazione della Corte d’Appello sul bilanciamento tra la recidiva (un’aggravante) e le attenuanti generiche. Il ricorrente contestava il giudizio di equivalenza tra le due, che aveva impedito una diminuzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della ritenuta recidiva equivalente alle attenuanti generiche (unico motivo devoluto con l’appello);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 12 aprile 2024
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