Ricorso inammissibile: quando presentare appello è inutile
Presentare ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una garanzia di revisione della sentenza. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: un ricorso inammissibile perché generico e ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo il caso per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di L’Aquila, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la rilevanza penale dei fatti a suo carico. Secondo la sua difesa, le sue azioni avrebbero dovuto essere inquadrate come un mero illecito civile e non come un reato di truffa. Il fulcro del ricorso si basava, quindi, sulla presunta errata qualificazione giuridica della condotta.
La Decisione della Cassazione: focus sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19080/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero se si trattasse di truffa o di illecito civile), ma si è fermata a un esame preliminare degli atti. La Corte ha stabilito che l’appello era privo di specificità, un vizio procedurale che ne impedisce l’esame.
Le motivazioni
Le ragioni dietro la decisione della Suprema Corte sono chiare e didattiche. Il ricorso è stato giudicato inammissibile principalmente per due motivi interconnessi:
1. Genericità dei motivi: Le critiche mosse alla sentenza d’appello erano vaghe e non affrontavano in modo specifico e puntuale le argomentazioni logico-giuridiche con cui i giudici di secondo grado avevano motivato la condanna. In particolare, la Corte d’Appello aveva dettagliatamente spiegato (pagg. 3 e 4 della sentenza) perché la condotta dell’imputato integrasse gli “artifici e raggiri” tipici del reato di truffa.
2. Pedissequa reiterazione: Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte durante il processo d’appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse difese sperando in un esito diverso. È un giudizio di legittimità, che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non i fatti. Ripetere argomenti già disattesi, senza evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, equivale a non presentare un motivo valido.
Un aspetto interessante riguarda la posizione della parte civile. Sebbene il ricorso sia stato respinto, il ricorrente non è stato condannato a pagare le spese legali alla controparte. La Corte ha notato che la parte civile non ha offerto alcun contributo argomentativo utile al dibattito, limitandosi a una presenza passiva. Di conseguenza, non avendo fornito una “valida piattaforma argomentativa di contrasto”, non le è stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico, mirato e specifico. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione; è necessario individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, offrendo argomenti nuovi e pertinenti che non siano la mera riproposizione di difese già valutate e respinte. La conseguenza di un ricorso inammissibile è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità. Si basava su critiche generiche e si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e specifici motivi di censura contro la sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna penale è diventata definitiva.
Per quale motivo il ricorrente non è stato condannato a pagare le spese legali della parte civile?
Nonostante la vittoria, la parte civile non ha ottenuto il rimborso delle spese legali perché, secondo la Corte, non ha contribuito attivamente alla discussione. Non ha offerto elementi di dibattito o una piattaforma argomentativa utile a contrastare le ragioni del ricorso, rendendo la sua partecipazione non meritevole di ristoro economico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19080 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per la parte civile;
ritenuto che l’unico, stringato motivo di ricorso, con il quale si contesta la rilevanza penale del fatto (dovendosi asseritamente configurare un mero illecito civile), è privo di specificità poiché è fondato su generici profili di censura che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulle prove della condotta che integrava gli artifici e raggiri della truffa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
che il ricorrente non deve, però, essere condanNOME al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dal momento che quest’ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso, in data 19 marzo 2024
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