Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Caro
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione si limita a ripetere argomenti già discussi e respinti, senza un’analisi critica della sentenza di secondo grado, il suo destino è segnato. Il caso in esame offre uno spaccato chiaro sulle conseguenze di un ricorso inammissibile, che non solo preclude un esame nel merito ma comporta anche sanzioni economiche per i ricorrenti.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati dalla Corte d’Appello di Roma per reati legati alla coltivazione e cessione di sostanze stupefacenti, hanno presentato ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su tre punti principali:
1. L’inutilizzabilità delle intercettazioni: Sostenevano che il decreto autorizzativo e i successivi provvedimenti di proroga fossero privi di un’adeguata motivazione.
2. L’affermazione di responsabilità: Uno dei ricorrenti contestava il suo coinvolgimento nell’attività di cessione.
3. Il diniego delle attenuanti generiche: Tutti lamentavano la mancata concessione di una riduzione di pena.
La difesa mirava a smontare l’impianto accusatorio partendo dai suoi elementi probatori fondamentali, ma l’approccio scelto si è rivelato controproducente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, constatando un vizio procedurale insuperabile: la genericità dei motivi. Di conseguenza, la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi di un Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché i ricorsi non potessero essere accolti. L’analisi dei giudici si è soffermata su ogni punto sollevato dalla difesa.
La Genericità come Vizio Capitale
Il principale motivo di inammissibilità è stato identificato nella natura meramente “reiterativa” delle censure. I ricorrenti, secondo la Corte, non hanno fatto altro che riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte violazioni di legge o i vizi logici. Limitarsi a ripetere le proprie tesi non è sufficiente.
La Validità delle Intercettazioni
Riguardo alla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni, la Corte ha definito il motivo non solo generico ma anche manifestamente infondato. La sentenza d’appello aveva già dato conto in modo completo della sussistenza di gravi indizi di reato (come l’arresto di uno degli imputati) che giustificavano ampiamente l’attivazione delle captazioni. La necessità di individuare altri complici, data la dimensione dell’attività illecita, rendeva logica e necessaria tale scelta investigativa.
La Responsabilità Penale e le Attenuanti
Anche il motivo relativo alla responsabilità di uno degli imputati è stato giudicato inammissibile. La Corte ha rilevato che la difesa proponeva una lettura “riduttiva” delle prove, mentre i giudici di merito avevano coerentemente valutato una pluralità di elementi (colloqui intercettati, accompagnamenti sul luogo del reato) che provavano il pieno coinvolgimento e la collaborazione dell’imputato. Infine, la decisione di negare le attenuanti generiche è stata ritenuta “incensurabile”, poiché giustificata da elementi concreti come la gravità dei fatti e un precedente specifico a carico di uno dei ricorrenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna. La presentazione di un ricorso inammissibile non è una strategia processuale priva di conseguenze. Dimostra che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il fatto o la valutazione delle prove, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e che si confrontino direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per “genericità”, in quanto i motivi presentati si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
Le prove derivanti dalle intercettazioni sono state considerate valide?
Sì, la Corte ha confermato la piena validità delle intercettazioni. Ha ritenuto che il decreto autorizzativo fosse adeguatamente motivato dalla presenza di gravi indizi di reato e dalla necessità logica di identificare tutti i soggetti coinvolti nell’attività criminale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per i ricorrenti?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1492 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PRIVERNO il 06/11/1987 NOME nato a APRILIA il 03/04/1962 COGNOME NOME nato a APRILIA il 17/09/1993
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME o NOME COGNOME NOMECOGNOME con i quali si eccepisce l’inutilizzabilità degli esiti delle intercE t mancanza di motivazione del decreto autorizzativo e di quelli di proroga, l’affermazione responsabilità del COGNOME per il reato di cessione e il diniego delle attenuanti gener sono inammissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate motivatamente disattese in sentenza;
rilevato che il primo motivo dei ricorsi dei COGNOME è inammissibile per :2eneric manifesta infondatezza a fronte della risposta data in sentenza, ove si dà conto del completezza della motivazione del decreto autorizzativo, stante la sussistenza di g -avi indizi di reato che avevano giustificato l’arresto di COGNOME NOME e la necessità di indi fiduar soggetti coinvolti, logicamente ipotizzabile per le dimensioni dell’attività di cc itiv cessione del prodotto nonché per accertare il coinvolgimento del padre, effettivam ?nte emerso (pag. 6-7);
considerato che il primo motivo del ricorso dl COGNOME è inammissibile per:hé propor una lettura riduttiva delle risultanze probatorie, invece, coerentemente valutate ( ai giud merito e poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, stante la pluralità il occas li in cui aveva accompagnato COGNOME NOME presso l’impianto, e dei colloqui intercettati, ne provano il coinvolgimento e la collaborazione nell’attività di cessione (pag. 13-1.
incensurabile è la motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche giustifi dal rilievo assorbente attribuito alla gravità dei fatti e al precedente specifico;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili cori :)nsegu condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di ?uro tremi a ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il consigliere1estensore
GLYPH
COGNOMEPrsidente