Ricorso Inammissibile per Genericità: la Cassazione e la Valutazione dei Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Quando i motivi di appello sono vaghi e si limitano a proporre una ricostruzione alternativa degli eventi, il risultato è un ricorso inammissibile per genericità. Questo caso, relativo a un’operazione di traffico di stupefacenti, offre uno spunto chiaro per comprendere i limiti dell’impugnazione in Cassazione e l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti.
I Fatti del Caso: Traffico di Stupefacenti e un Incontro Sospetto
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di due soggetti per reati legati al traffico di droga. Le indagini avevano portato alla luce un incontro tra i due imputati. Uno di loro era stato monitorato mentre si recava in un garage con la propria auto. Poco dopo, era arrivato il secondo soggetto, proveniente dalla Germania, a bordo di un’altra vettura.
All’interno del garage, le forze dell’ordine avevano rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina. Inoltre, nell’auto del secondo soggetto era stata trovata una somma di 23 mila euro, nascosta in un doppio fondo appositamente creato, compatibile con il compenso tipico per i corrieri internazionali. La difesa degli imputati aveva proposto una ricostruzione alternativa dei fatti, ritenuta però dai giudici di merito “ipotetica, fantasiosa e non fondata”.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile per Genericità
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda principalmente sulla natura dei motivi presentati, giudicati meramente reiterativi di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, la difesa non ha sollevato vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso. In primo luogo, ha sottolineato come la critica al trattamento sanzionatorio e alla congruità della pena si risolvesse in una contestazione del potere discrezionale del giudice, il quale aveva ampiamente motivato le sue scelte, bilanciando attenuanti e aggravanti.
Anche il motivo relativo alla confisca dell’autovettura è stato respinto. La Corte ha confermato la correttezza della decisione, poiché il veicolo era stato modificato con un doppio fondo, rendendolo uno strumento funzionale alla commissione non occasionale, ma reiterata, dei reati.
Il cuore della decisione, però, risiede nella valutazione dei motivi come tentativo di riproporre una lettura alternativa dei fatti. La Cassazione ha evidenziato come la ricostruzione dei giudici di merito fosse logica e supportata da numerosi elementi probatori convergenti:
* La provenienza di uno degli imputati dalla Germania attraverso il valico del Brennero.
* L’impostazione nel GPS dell’indirizzo esatto del luogo dell’incontro.
* La compatibilità della somma di denaro trovata con i compensi per i corrieri.
* L’idoneità del doppio fondo a contenere i panetti di droga.
* L’assenza di una spiegazione lecita e alternativa per il possesso del denaro e le ragioni del viaggio.
Di fronte a questo quadro, la Corte ha concluso che i ricorsi erano volti a ottenere una rilettura degli elementi di fatto, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Limiti al Ricorso in Cassazione
Questa ordinanza riafferma con forza che la Corte di Cassazione è giudice della legittimità, non del fatto. Il suo compito non è stabilire quale sia la ricostruzione più plausibile, ma verificare che la decisione dei giudici di merito sia immune da vizi logici e giuridici. Un ricorso inammissibile per genericità è la conseguenza inevitabile quando la difesa non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre la propria tesi. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’atto di impugnazione deve essere redatto con estrema precisione, individuando le specifiche violazioni di legge o i difetti manifesti di motivazione, senza mai scadere in una sterile contrapposizione fattuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando si limita a ripetere censure già esaminate e respinte nei gradi di merito e propone una ricostruzione alternativa dei fatti, senza contestare in modo specifico il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, se la decisione del giudice è basata su una motivazione ampia e congrua. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere riesaminata in Cassazione, a meno che non emergano vizi logici o violazioni di legge evidenti, che in questo caso non sono stati riscontrati.
Perché l’autovettura è stata confiscata?
L’autovettura è stata confiscata perché era stata modificata con un “doppio fondo”, trasformandola in uno strumento specificamente destinato alla commissione di reati. Questa modifica ha dimostrato che il suo utilizzo non era occasionale, ma strumentale e strutturale all’attività illecita, giustificandone la confisca.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44422 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44422 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 11/12/1992 COGNOME nato il 01/10/1957
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME riproposti nella memoria depositata dal difensore di quest’ultimo, sono inammissibili pe genericità, in quanto meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione nonché diretti a riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti, già rite ipotetica e infondata dai giudici di merito;
rilevato che i primi due motivi di ricorso dell’COGNOME relativi al trattamento sanziona e alla congruità della pena sono inammissibili, risolvendosi le censure in una critica al pote discrezionale del giudice, non sindacabile in questa sede a fronte della diffusa e ampia motivazione resa per giustificare la riduzione operata non nel massimo per la riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche e gli aumenti per la continuazione, stante il rilie attribuito al ruolo, alle modalità dei fatti e alla gravità delle condotte (v. pag. 10 e 11);
ritenuto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza anche il motivo relativo alla confisca dell’autovettura, correttamente giustificato dalla modificazione del veicolo, strumenta alla commissione non occasionale, ma reiterata dei reati (v. pag. 12-13);
rilevato che anche i motivi di ricorso del COGNOME replicano pedissequamente censure, puntualmente esaminate in sentenza, e si risolvono nel proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa lettura delle circostanze di fatto valorizzate dai giudici di merito, che congruamente confutato la prospettazione difensiva, ritenuta ipotetica, fantasiosa e non fondata sulla valutazione complessiva del compendio probatorio e dell’evoluzione dei fatti registrati (pag da 17 a 20);
considerato che la ricostruzione difensiva trascura elementi di fatto rilevanti c sorreggono la logica ricostruzione operata dai giudici di merito (provenienza del ricorrente dal Germania e dal valico del Brennero; impostazione nel GPS dell’indirizzo ove si era fermato l’Halilaga prima di accedere al box con l’autovettura del ricorrente (pag. 21-22); durata del permanenza nel box, presenza di attrezzi, rinvenimento dell’ingente quantitativo di cocaina sotto la coperta (pag. 22-24 e 27); rinvenimento della somma di 23 mila euro nel doppio fondo presente sull’autovettura del ricorrente e compatibilità della somma con quella di norma spettante ai corrieri provenienti dall’estero, non contrastante con il compenso indica dall’COGNOME quale quello da lui percepito (pag. 26 e 36); idoneità del doppiofondo a contenere panetti rinvenuti nel box (pag. 24-25); presenza dell’eroina nell’auto dell’COGNOME pri dell’incontro con il ricorrente (pag.28); mancanza di una spiegazione alternativa lecita da part del ricorrente quanto al possesso del denaro, se non con riferimento ad ipotetiche obbligazioni tra le parti (pag.29-30), o delle ragioni del viaggio e dell’incontro con l’COGNOME, della nece di entrare con la sua autovettura nel box e ripartire dopo le operazioni compiute (v. pag.35) ritenute non decisive le obiezioni difensive relative ai loghi presenti sulle tavolette di cocai
principio attivo, agli involucri alla luce della pluralità dei reati ascritti all’Halilaga, escludere la provenienza da un’unica partita (pag. 32-33);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il consigliere e ansore
Il PricIente