Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si contesta la legittimità di una decisione. Tuttavia, per essere efficace, l’impugnazione deve rispettare requisiti formali molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la genericità dei motivi rende il ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La ricorrente, condannata in secondo grado per un reato previsto dall’art. 648 bis del codice penale, ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Suprema Corte. L’obiettivo era ottenere un annullamento o una riforma della condanna, contestando la correttezza della motivazione fornita dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha interrotto bruscamente il percorso del ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione ha impedito ai giudici di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se la condanna fosse giusta o meno. La dichiarazione di inammissibilità si basa su un vizio formale dell’atto di impugnazione. Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La ragione centrale della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi presenta un’impugnazione di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il motivo del ricorso fosse “generico per indeterminatezza”.
In altre parole, la ricorrente si era limitata a contestare la motivazione della sentenza d’appello senza però indicare con precisione:
1. Quali fossero gli errori logici o giuridici commessi dai giudici di secondo grado.
2. Quali elementi specifici, presenti negli atti processuali, avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa.
Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Corte di Cassazione individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, esercitare il proprio controllo di legittimità. Il ricorso, privo dei requisiti essenziali, non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza offre una lezione pratica fondamentale: un ricorso per cassazione non può essere una semplice lamentela contro una sentenza sfavorevole. Deve essere un atto tecnico, redatto con rigore, in cui ogni censura è argomentata in modo chiaro e supportata da precisi riferimenti fattuali e normativi. La genericità non è solo un errore stilistico, ma un vizio procedurale che porta a una dichiarazione di ricorso inammissibile e a sanzioni pecuniarie. Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa che la preparazione di un’impugnazione richiede la massima cura e precisione, pena la perdita dell’ultima opportunità di far valere le proprie ragioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non indicava specificamente gli elementi e le ragioni di diritto alla base della censura, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha analizzato se la condanna fosse giusta nel merito?
No, la dichiarazione di inammissibilità ha impedito alla Corte di esaminare il ricorso nel merito. La decisione si è fermata a un livello procedurale, senza valutare la fondatezza delle accuse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44148 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 07/10/1979
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 648 bis cod.pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 2-4) , non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidenti