Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46889 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella di primo grado con la quale NOME è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per essere rientrato nel territorio nazionale successivamente all’espulsione con accompagnamento all’aeroporto di Bologna;
letti i motivi del ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo con il quale è stato contestato il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria;
rilevato che:
il ricorso non contiene una enunciazione dei motivi correlata ai vizi enunciati e alla motivazione della sentenza impugnata;
non risulta specificato per quale ragione la critica attinga il profilo della mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., né quali siano i profili di contraddittorietà della decisione oggetto di impugnazione;
ritenuto, quindi, che il ricorso si caratterizza per estrema genericità;
considerato, pertanto, che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2024