Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere definito tale per ‘estrema genericità’. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l’appello di un cittadino straniero condannato per essere rientrato illegalmente in Italia dopo un provvedimento di espulsione. La decisione non entra nel merito della colpevolezza, ma si concentra esclusivamente sui requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso deve possedere per essere esaminato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 13, comma 13, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione). L’imputato era stato ritenuto responsabile di essere rientrato nel territorio italiano dopo essere stato espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Firenze. Contro questa seconda decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di violazione di legge e una motivazione contraddittoria.
L’Appello alla Corte di Cassazione e il Vizio di Genericità
Il ricorso presentato alla Corte Suprema si basava su un unico motivo, articolato in una presunta violazione di legge e in un vizio di motivazione. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, l’atto mancava degli elementi essenziali per poter essere scrutinato. La difesa, infatti, non aveva adeguatamente collegato i vizi denunciati alla motivazione specifica della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorso si limitava a enunciazioni astratte senza scendere nel dettaglio delle presunte erroneità commesse dalla Corte d’Appello.
La Mancata Specificazione dei Motivi
La Corte ha evidenziato come il ricorso non specificasse:
* Le ragioni per cui la critica mossa alla sentenza di secondo grado avrebbe dovuto condurre a una diversa applicazione della legge, in particolare dell’art. 129 del codice di procedura penale.
* Quali fossero concretamente i profili di contraddittorietà nel ragionamento seguito dai giudici d’appello.
Questa assenza di specificità ha reso l’impugnazione un atto generico e, di conseguenza, non meritevole di un esame nel merito.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente denunciare un errore, ma è necessario dimostrare come tale errore abbia inciso sulla decisione impugnata, attraverso un confronto puntuale con la motivazione della sentenza. Poiché il ricorso si caratterizzava per ‘estrema genericità’, la Corte lo ha dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene applicata quando non emergono elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. La decisione sottolinea quindi l’importanza cruciale per i difensori di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e strettamente ancorati alle motivazioni del provvedimento che si intende contestare, pena la chiusura del processo in rito e l’imposizione di sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘estrema genericità’. Non enunciava in modo specifico i motivi di critica, non li collegava alla motivazione della sentenza impugnata e non chiariva quali fossero i presunti vizi di violazione di legge o di contraddittorietà.
Qual è il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 13, comma 13, del d.lgs. 286/1998, ovvero per essere rientrato illegalmente nel territorio nazionale dopo un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In questo caso, la declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46889 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46889 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 25/10/1997
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella di primo grado con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per essere rientrato nel territorio nazionale successivamente all’espulsione con accompagnamento all’aeroporto di Bologna;
letti i motivi del ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo con il quale è stato contestato il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria;
rilevato che:
il ricorso non contiene una enunciazione dei motivi correlata ai vizi enunciati e alla motivazione della sentenza impugnata;
non risulta specificato per quale ragione la critica attinga il profilo della mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., né quali siano i profili di contraddittorietà della decisione oggetto di impugnazione;
ritenuto, quindi, che il ricorso si caratterizza per estrema genericità;
considerato, pertanto, che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2024