Ricorso Inammissibile per Genericità: Le Regole della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e rigore. Non è sufficiente contestare una sentenza; è necessario articolare motivi specifici, chiari e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un esempio lampante di come un ricorso inammissibile per genericità venga trattato, sottolineando i principi fondamentali che governano il giudizio di legittimità. Analizziamo il caso per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per un reato previsto dall’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per chiederne l’annullamento.
L’Analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile per genericità
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, li ha ritenuti tutti inammissibili, ciascuno per una ragione specifica che evidenzia un difetto strutturale nell’impostazione del ricorso.
Primo Motivo: L’Accusa di Genericità
Il primo motivo contestava la sussistenza della responsabilità penale. Tuttavia, la Corte ha rilevato come tale contestazione fosse stata formulata in modo del tutto generico. Il ricorrente non ha esplicitato le ragioni di diritto o i dati di fatto concreti che avrebbero dovuto sostenere le sue censure. In sede di legittimità, non è possibile limitarsi a una generica riaffermazione della propria innocenza; è obbligatorio indicare con precisione dove e come la corte di merito avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel valutare le prove.
Secondo Motivo: La Ripetizione delle Doglianze
Con il secondo motivo, la difesa lamentava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità (prevista dal comma 5 dell’art. 73). Anche in questo caso, la Cassazione ha bocciato il motivo, definendolo ‘meramente riproduttivo’ di una doglianza già esaminata e motivatamente respinta dalla Corte d’Appello. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove riproporre le stesse argomentazioni. Se la corte territoriale ha già fornito una risposta logica e giuridicamente corretta, limitarsi a ripetere la stessa lamentela senza individuare un vizio specifico nella motivazione della sentenza d’appello rende il motivo inammissibile.
Terzo Motivo: L’Irrilevanza della Questione sulla Recidiva
Infine, il terzo motivo riguardava il bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva. Il ricorrente si doleva del fatto che le attenuanti non fossero state considerate prevalenti sulla recidiva. La Corte ha definito questo motivo ‘inconferente’, ovvero irrilevante. La ragione è semplice: la Corte d’Appello aveva di fatto già escluso l’applicazione della recidiva e aveva concesso una diminuzione di pena proprio in virtù delle attenuanti generiche. Contestare un mancato bilanciamento su un presupposto (la recidiva) che la corte di merito aveva già eliminato è, evidentemente, un errore che rende il motivo privo di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non serve a riesaminare i fatti, ma a controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve quindi essere specifico, pertinente e non ripetitivo. Deve attaccare vizi concreti della decisione precedente, non limitarsi a riproporre le proprie tesi difensive. La genericità, la ripetitività e l’irrilevanza dei motivi trasformano il ricorso in uno strumento dilatorio e non in un esercizio del diritto di difesa, giustificandone la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che richiede massima cura. Ogni motivo deve essere autosufficiente, cioè contenere tutti gli elementi per essere compreso senza dover fare riferimento ad altri atti, e deve colpire un punto specifico e vulnerabile della sentenza impugnata. In caso contrario, il risultato non sarà la riforma della sentenza, ma una declaratoria di ricorso inammissibile per genericità, con le conseguenti sanzioni economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se manca dei requisiti di legge. Nel caso specifico, i motivi erano generici, cioè non specificavano gli errori di diritto o di fatto; erano una mera ripetizione di argomentazioni già respinte dalla corte precedente; e in parte erano irrilevanti, poiché contestavano un aspetto (la recidiva) che la corte d’appello aveva già escluso.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la critica alla sentenza impugnata è formulata in modo vago e astratto, senza esplicitare le specifiche ragioni di diritto o gli elementi fattuali che dovrebbero sostenere la censura. Non basta affermare che la sentenza è sbagliata, bisogna dimostrare perché, indicando il vizio preciso.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere modificata. Inoltre, il ricorrente viene condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come conseguenza per aver presentato un ricorso non valido.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1871 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1871 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA il 23/06/1968
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 28462/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – attinente alla sussistenza della responsabilità – non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 8, 9);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, ove si contesta il bilanciamento in termini di equivalenza anziché di prevalenza fra le attenuanti generiche e la recidiva è inconferente dal momento che la Corte territoriale ha escluso la recidiva, operando una diminuzione della base in ragione delle già riconosciute attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024