Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 169 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 169 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LORETO il 17/08/1976
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME per la ricorrente;
Lette le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME per la parte civile NOME COGNOME
Lette le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME per la ricorrente;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione legge in ordine alla sussistenza dei delitti di truffa contestati ai capi A e C dell’imputaz fondano su una diversa lettura dei dati processuali o comunque su un diverso giudizio di rilevanz o di attendibilità delle fonti di prova e non è, pertanto, consentito dalla legge, s preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione del risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anc:he di saggiare la tenu logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appar argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’estern (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv.. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragio suo convincimento (si vedano le pagine da 5 a 8, in particolare sull’idoneità decettiva d artifici) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiar responsabilità della prevenuta e della sussistenza di entrambi i reati;
Considerato che l’ultima doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in relazione all determinazione della pena, è generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescrit dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pagina 9 in tema di callid della condotta e di rilevante danno cagionato), non indica gli elementi che sono alla base de censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende; l’imputata non deve, però, essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dal momento che quest’ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una v piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni (cfr. Sez. 4, n. 36535 15/09/2021, A., Rv. 281923).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023