Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Rifiuta di Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso inammissibile viene presentato con l’intento di ottenere una nuova valutazione delle prove, la Corte lo respinge, condannando il ricorrente anche al pagamento di una sanzione. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo contro una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente sosteneva che la sua responsabilità penale dovesse essere esclusa o attenuata. La sua linea difensiva si basava sull’idea che la sua condotta si fosse limitata a una semplice fuga, senza creare un concreto pericolo per gli altri utenti della strada. A sostegno di questa tesi, evidenziava che l’evento si era verificato in una zona isolata e in un periodo di tempo con limitazioni alla circolazione.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente erano caratterizzati da genericità e manifesta infondatezza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Funzione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte è cruciale per comprendere i confini del giudizio di legittimità. I giudici hanno spiegato che il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, in realtà, non era un vero errore di diritto, ma un tentativo di sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto. Questo tipo di richiesta è preclusa in Cassazione.
La Corte Suprema non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) se la motivazione della sentenza impugnata è lineare e logica. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva già esaminato e respinto le argomentazioni difensive, basandosi su argomentazioni giuridiche e circostanze di fatto di segno opposto. Il tentativo di riproporre le stesse questioni fattuali in Cassazione rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge) o su vizi di motivazione palesemente illogici o contraddittori, e non su un disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Chi intende presentare ricorso alla Suprema Corte deve formulare censure specifiche e pertinenti, evitando di chiedere un riesame delle prove. Un ricorso generico o puramente fattuale non solo verrà respinto, ma comporterà anche l’applicazione di sanzioni economiche a carico del proponente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Qual era l’argomentazione principale del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva che la sua condotta era stata una semplice fuga, avvenuta in una zona isolata e in un orario di traffico limitato, e che quindi non aveva messo in pericolo nessuno.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23500 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibil per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il denunciato vizio della motivazione realtà mira a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto non consentita in qu sede a fronte di una motivazione lineare e logica;
considerato che il motivo con il quale si censura l’affermazione di responsabilità p essere la condotta consistita solo nella fuga senza messa in pericolo degli utenti della stra per essere il fatto avvenuto in zona isolata e in periodo di limitazione della circolazi articolato in fatto e già disatteso con corrette argomentazioni giuridiche e circostanze di f di segno opposto (pag. 3 -4);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il consigliere l estensore
Il Presidknte