Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45494 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45494 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 14/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO ssa NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 14 aprile – 18 aprile 2023 il Tribunale di Roma, rigettando la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 24 – 27 marzo 2023 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli, avente ad oggetto i natanti acquistati dalla società appena indicata. Secondo la prospettazione accusatoria i mezzi sarebbe l’oggetto di operazioni distrattive poste in essere in danno dei creditori della Canal RAGIONE_SOCIALE,, dichiarata fallita in data 28 giugno 2022.
Nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, sia per avere il Tribunale di Roma, a fronte di un’unica richiesta di riesame presentata dalla COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rubricato due distinti procedimenti, sia per avere l’ordinanza impugnata trascurato di considerare l’interesse della COGNOME a contestare a sussistenza del gravi indizi di responsabilità a suo carico, anche per evitare azioni di responsabilità per gli acquisti delle imbarcazioni oggetto delle indagini.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per omessa motivazione in ordine al fumus commissi delicti, per non avere la Corte considerato che l’operazione rappresentava una regolare vendita di beni strumentali, accompagnata dal pagamento del prezzo e operata tre anni prima del fallimento della società cedente.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, per omessa motivazione in ordine al periculum in mora.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, per omessa motivazione in ordine alla proporzionalità del sequestro.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
In particolare, la prima articolazione del motivo, con la quale si lamenta la iscrizione di due fascicoli a fronte di una sola richiesta, non è accompagnata da alcuna specificazione dell’interesse alla trattazione unitaria. Al riguardo, deve essere chiarito che, a fronte di una nomina difensiva e di una procura speciale conferita al difensore dalla COGNOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e di indagata, la richiesta di riesame è stata presentata dall’AVV_NOTAIO come “difensore dell’indagata”. Ora, la scelta del Tribunale, in forza del principio del massimo effetto utile, di considerare la richiesta come proposta anche nell’interesse della società, per un verso, risponde all’interesse di quest’ultima e, per altro verso, non elide il rilievo che, da un punto di vista formale, si tratta di due distinte impugnazioni, che, ancorché contenute in un unico documento, promanano da soggetti giuridici distinti: la persona fisica indagata e la società rappresentata dalla prima.
D’altra parte, le deduzioni relative all’interesse della COGNOME a proporre richiesta di riesame nella qualità di indagata sono del tutto estranee alla posizione della società titolare dei beni sequestrati, il cui ricorso qui viene esaminato, con la conseguenza che siffatta articolazione del motivo non è sorretta da alcun interesse giuridicamente apprezzabile.
2. Il secondo motivo è inammissibile per denericità.
Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dai giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
Ora la doglianza valorizza un unico inciso motivazionale dell’ordinanza impugnata – che rinvia ad ulteriori approfondimenti del curatore per ricostruire la vicenda sotto il profilo finanziario – ma omette del tutto di confrontarsi – in una scarna censura che comunque attinge i profili motivaziona i – con l’ampio apparato argomentativo destinato a sottolineare gli indici di anomalia rilevatori del fine spoliativo perseguito con le cessioni delle motonavi da parte della società poi fallita in favore di due società collegate.
Anche il terzo motivo è inammissibile per assoluta genericità. Fermi i limiti sopra ricordati del sindacato di legittimità in tema di ordinanze cautelari reali, si osserva che la censura è del tutto priva di correlazione con la
motivazione che il provvedimento impugnato dedica al pericuium in mora, sia quanto al rischio di cessione a terzi dei natanti sia con riguardo all’aggravamento delle conseguenze del reato correlate alla percezione di utili in favore della società acquirente.
Anche il quarto motivo è inammissibile perché si risolve in proposizioni di carattere generale, prive di qualunque correlazione con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, in tema di adeguatezza, ossia di proporzionalità del sequestro disposto in relazione agli specifici pericula evidenziati.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 06/10/2023.