Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità è Cruciale
Nel sistema processuale penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precisi requisiti formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile è un’ipotesi in cui l’atto di impugnazione non può essere esaminato nel merito, con conseguenze significative per l’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a tale esito, confermando una condanna per furto aggravato di energia elettrica.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo, emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello, per il reato di furto aggravato di energia elettrica, previsto dagli articoli 624 e 625 del codice penale. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio applicato nei suoi confronti.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato la pena inflitta. Tuttavia, il ricorso si basava sulla riproposizione delle medesime argomentazioni già presentate e rigettate nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Il collegio ha stabilito che il motivo presentato era generico e non specifico, due vizi che, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, conducono all’inammissibilità.
Ma cosa significa concretamente? La genericità si manifesta quando il ricorrente si limita a ripetere le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice precedente, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, l’imputato non ha attaccato le argomentazioni della Corte d’Appello, ma ha semplicemente ripresentato le sue tesi. La mancanza di specificità, invece, deriva dalla mancata correlazione tra le critiche mosse e il contenuto effettivo della decisione contestata. Il ricorso, per essere ammissibile, deve indicare con precisione quali parti della motivazione sono errate e perché.
La Suprema Corte ha sottolineato che le conclusioni della Corte d’Appello erano state ben ragionate e argomentate, rendendole non censurabili in sede di legittimità. Inoltre, la difesa non aveva fornito alcun elemento concreto e favorevole all’imputato che fosse stato ignorato o non valorizzato dai giudici di merito.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: un ricorso non è una mera ripetizione delle proprie difese. È necessario un’analisi critica, puntuale e specifica della decisione che si contesta, evidenziando i vizi logici o giuridici che la inficiano. Un ricorso inammissibile non solo preclude un esame nel merito, ma comporta anche ulteriori oneri economici per l’imputato. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un atto di impugnazione richiede uno studio approfondito della sentenza di secondo grado e la costruzione di argomentazioni nuove e pertinenti, capaci di superare il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare critiche specifiche e pertinenti contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ in un motivo di ricorso?
Per mancanza di specificità si intende l’assenza di una correlazione diretta tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle contenute nella decisione che si contesta. Un motivo è specifico quando analizza criticamente la sentenza impugnata, evidenziandone gli errori, e non si limita a ripetere le proprie tesi difensive.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14152 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14152 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 10 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di furto aggravato di energia elettrica di cui agli artt. 624, 625 comma n. 2 e 7 cod. pen.
-Considerato che il primo e unico motivo di ricorso con il quale si deduce vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili.
Né il difensore ha indicato elementi concreti in senso favorevole all’imputato non valorizzati dalla sentenza impugnata.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
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