Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38917 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38917 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
uditi i difensori, AVV_NOTAIO nonchØ AVV_NOTAIO AMATA per NOME COGNOME che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti che aveva condannato alla pena di giustizia l’imputato per i reati di minaccia, lesioni e tentata estorsione ai danni di NOME COGNOME.
Con il ricorso per cassazione la difesa dell’imputato ha formulato tre motivi, con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione ai seguenti profili:
omessa motivazione in relazione alla richiesta di accertamento peritale in ordine alla capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al giudizio;
mancata assoluzione dell’imputato per mancanza di imputabilità per vizio totale di mente, ex artt. 85 e 88 cod. pen.;
mancata riqualificazione della tentata estorsione nel reato di tentata truffa aggravata ed omessa definizione del processo con la messa alla prova, ex art. 168 bis cod. pen e 464 bis cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, che sono altresì, almeno in parte, ripetitivi e quindi generici per aspecificità.
Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati unitariamente, per economia e logica espositiva. Essi, infatti, riguardano le condizioni psichiche dell’imputato all’attualità ed al momento del fatto, in ipotesi difensiva così alterate da non consentire la cosciente partecipazione al processo o, in subordine, la coscienza e volontà delle condotte ascrittegli.
2.1 In relazione alla valutazione delle condizioni psichiche dell’imputato ai fini
dell’imputabilità al momento del fatto, il motivo (il secondo, a pg. 4) Ł intriso di genericità, in quanto privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall’esame dell’atto di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, siamo di fronte alla riedizione, senza sostanziale novità, del cahier de dolØances presentato alla Corte d’appello, ampiamente affrontato nella relativa decisione. La sentenza impugnata, infatti, con fluida ed ampia motivazione (dalla fine di pg. 2 a metà di pagina 5), senza palesare alcuna incongruenza o illogicità e in piena condivisione con le considerazioni già espresse dal Tribunale, ha dato adeguatamente conto di tutte le fonti tecniche – i vari consulenti intervenuti nei diversi processi in cui l’imputato si trovava coinvolto – versate in giudizio sul tema, leggendole in comparazione cronologica ed in relazione alla specificità delle condotte incriminate, giungendo a conclusioni in linea con quelle assunte dal primo giudice.
Ci si trova pertanto, sulla questione, come su ogni altro profilo, di fronte ad una c.d. “doppia conforme”, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Ciò premesso, Ł del tutto evidente che, con riferimento al tema della capacità dell’imputato di intendere e di volere al momento del fatto, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta al motivo di gravame, la pedissequa riproduzione dello stesso come motivo di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, il motivo Ł necessariamente privo dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed Ł quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01).
2.2 Diverso Ł il discorso per il primo motivo, relativo alla omessa motivazione sulla richiesta di accertamento peritale sulla capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al giudizio, questione non formulata con l’atto di appello ed introdotta nel giudizio – da quanto si comprende dal ricorso per cassazione – solo in sede di discussione.
Tale doglianza, peraltro richiesta in maniera del tutto generica giacchØ collegata ad una ritenuta ‘perplessità’ (pg. 3) espressa sul punto da uno dei periti che nei vari procedimenti a carico del COGNOME si erano occupati delle sue condizioni di salute mentale, Ł manifestamente infondata.
Dal contesto della motivazione della sentenza impugnata si evince agevolmente infatti che la perizia, a fronte di una serie inequivoca di elementi di responsabilità, sia stata ritenuta del tutto superflua. La Corte non solo ha ritenuto di convalidare la perizia già espletata nel corso del processo – che non aveva sollevato alcun dubbio sulle capacità partecipative dell’imputato, soggetto valutato da tutti gli esperti come incapace a controllarsi (caratteristica comportamentale neutra ed irrilevante, ai fini della partecipazione al giudizio) ma dotato di normali facoltà di comprensione, senza fenomeni di dispercezione, con
ideazioni coerenti e capacità di esame della realtà adeguato al contesto. La Corte ha inoltre avvallato esplicitamente le conclusioni del perito COGNOME che, pur in differente giudizio, aveva valutato l’imputato in grado di partecipare coscientemente al giudizio (oltre che socialmente pericolo e dotato di una capacità di intendere e di volere grandemente scemata).
La giurisprudenza di questa Corte Ł costante nel ritenere che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non possa costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606 co.1 lett. d) cod. proc. pen., non potendo la perizia farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il richiamo all’art. 495 co. 2 cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. Anche in questo caso, di motivazione implicita sul punto sollevato dalla difesa dell’imputato, ci troviamo di fronte ad un giudizio di fatto, sottratto a eventuale scrutinio dal giudice di legittimità.
3. In relazione al terzo motivo, la Corte rileva che la questione riproposta in questa sede era stata già formulata, ma in forma del tutto generica, in appello. Ivi, infatti, il quinto motivo di appello riproponeva la tesi della qualificazione del fatto (in particolare, quello di cui al capo C) in termini di truffa, piuttosto che di estorsione, assumendo l’esistenza di un pericolo immaginario, in quanto i due correi avevano fatto ricorso, nell’ escalation delle minacce, all’evocazione di ulteriori complici, ancor piø pericolosi, con i quali la persona offesa si sarebbe dovuta confrontare in caso di mancato adempimento dell’obbligazione loro imposta. Così facendo, tuttavia, il motivo d’appello, dava una lettura parziale del materiale probatorio esposto nella motivazione della sentenza di primo grado e della stessa interpretazione del significato letterale dell’intestazione, da cui si desume con chiarezza (come ritenuto dal giudice di merito, peraltro) che il COGNOME ed il correo, in realtà, minacciassero ‘in proprio’ e che il riferimento (ad un certo punto effettivamente adottato) a figure di malviventi o, quanto meno, malintenzionati fosse stata adottata solo come arma di pressione ulteriore, ma non esclusiva. Con tali dati il motivo d’appello non si confronta, per confutarli. Da ciò la sua aspecificità, declinazione della genericità.
Ciò premesso, Ł pacifico che l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc. P, Rv. 271193 – 01) e che, per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine , in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, COGNOME, Rv. 265878 – 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157 – 01).
4 All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 22/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.