Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24302 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/02/2024 del TRIB. della LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME NOME che h chiesto il rigetto de ricorso; letta la memoria 19 aprile 2024, inviata dal difensore dell’indagato, NOME COGNOME, co allegato.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugNOME provvedimento il tribunale del riesame di Napoli ha confermato il rigett della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari delibe Gip di Napoli nei confronti del ricorrente, indagato per concorso esterno ad associazione stampo mafioso (camorristico), associazione per delinquere finalizzata alla commissione di turbative d’asta e di turbativa d’asta aggravata dal metodo mafioso (art.416 bis 1 c.p.)
Nel provvedimento si evidenziava la natura ripetitiva delle deduzioni difensive, già oggetto considerazione in precedente provvedimento di rigetto di analoga richiesta cautelare, nonché la irrilevanza della circostanza, dedotta in via difensiva, che l’alloggio offerto per l’ese degli arresti domiciliari non fosse dotato di connessioni telematiche, dato che qualsiasi sma phone è in grado di connettere l’indagato al web.
Deducendo violazione di legge (art.125 co.3 e 274 lettera c, 275, 284 c.p.p.) si lamenta carenza delle ragioni a sostegno della decisione di rigetto, che ha ignorato l’incensuratez
dell’imputato, l’idoneità del domicilio, lontano dal /ocus commissi delicti, nonché la sospensione dall’albo degli agenti immobiliari.
Inoltre, è caduto in errore il tribunale partenopeo, asserendo la sussistenza della ‘do presunzione’ cautelare in relazione al reato contestato, visto che l’associazione di camorristico è contestata al COGNOME solo a livello di concorso esterno, che second giurisprudenza di legittimità non ‘regge’ lo standard predetto, ma solo la presunzione relativ
A ciò si aggiunge che i fatti contestati risalgano al 2019 e che le aste giudiziarie non so gestite, salvo casi particolari, in presenza ma online, senza la possibilità, quindi di conoscere ed influenzare altri concorrenti al pubblico incanto.
Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto i rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza del motivo su cui fonda.
Occorre preliminarmente sottolineare che nessuna rilevanza in questa sede può avere l’intervenuto annullamento da parte della Sezione 5^ di questa Corte, dell’ordinanza con cui Tribunale del riesame di Napoli aveva respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza genetica emessa dal G.i.p.. La sentenza 14424/24 del 15 marzo 2024, pur annullando l’ordinanza per carenze motivazionali in relazione ad una ipotesi di reato (associazione per delinque finalizzata alla commissione di turbative d’asta, capo F), ha mantenuto le restanti imputazi di turbativa d’asta e di concorso esterno in associazione di stampo mafioso e, soprattutto, rimesso all’ulteriore vaglio del tribunale ogni aspetto inerente le esigenze cautelari, che pertanto allo stato ‘questione pendente’. Né si può sostenere che l’annullamento imponga un ripensamento in questa sede del tema, visto che l’eventuale sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari non può essere fatta valere in questa sede ex art. 299 c.p.p..
Nel merito, come detto, il ricorso è generico e formulato in maniera tale da non consentir nemmeno l’identificazione precisa della doglianza, se si verta cioè in tema di violazione legge (come parrebbe dalla rubrica) o di vizio motivazionale (come sembrerebbe dalla lettura dell’impugnazione). Inoltre, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugNOME c lungi dall’accontentarsi della formula della ‘doppia presunzione’ consentita dall’imputazi associativa originariamente contestata, si rifà a quel passaggio della propria (precedent ordinanza in cui veniva evidenziata la insufficienza di una misura autocustodiale ‘ considerazione della grande esperienza nel settore immobiliare e dei legami dello stesso con ambienti della malavita organizzata di notevole spessore criminale’.
Su tali temi, come su quello correlato, menzioNOME nella seconda pagina del provvedimento impugNOME, per cui la possibilità di connettersi con estranei e di comunicare con correi non ostacolata dal trasferimento in Alfadena e dalle carenze delle reti telefoniche o inter essendo sufficiente l’uso di un cellulare, il ricorso è silente.
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Ed allora, è del tutto evidente che,a fronte di un provvedimenti che ha fornito, in linea quello innanzi a tale istanza impugNOME, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequ riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal Tribunale del riesame: in questa ipotesi pertanto, il motivo è necessariamente privo dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiest è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli st considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2,11951/2014, rv. 259425).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa dell ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presen provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inseri nella cartella personale del detenuto ex art. 94, commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 9 maggio 2024
Il Consi liere rel tore
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Il Presidente