Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12548 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GUARDIAGRELE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso dipaudia, COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della condotta violenta e, di conseguenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto, oltre che del tutto reiterativo, è privo di concreta specificità e tende prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice de merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, COGNOME, Rv. 263307; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, COGNOME, Rv. 171042) ed ampiamente motivando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
considerato che il secondo motivo, inerente alla omessa esclusione della recidiva specifica ed al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 4);
che, quanto alle statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, la soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.;
che, trattandosi di recidiva di cui all’art. 99, secondo comma, cod. pen., l’onere argomentativo del giudice può ritenersi congruamente assolto anche attraverso un succinto, ma espressivo richiamo alla maggiore pericolosità del reo per aver commesso più reati della stessa indole, come avvenuto nella specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.