Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti per genericità e attenuanti
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di specificità e pertinenza dei motivi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione formulata in modo non corretto venga dichiarata inammissibile, trasformandosi in una mera perdita di tempo e risorse. La decisione in esame sottolinea due principi fondamentali: il divieto di una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità e la discrezionalità del giudice di merito nel negare le attenuanti generiche. Questo caso serve da monito sull’importanza di strutturare un ricorso inammissibile in modo tecnicamente ineccepibile.
I fatti del caso
Due fratelli, condannati nei primi due gradi di giudizio, hanno presentato un ricorso congiunto alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorso si basava essenzialmente su due motivi principali, con cui i difensori cercavano di smontare l’impianto accusatorio e ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
I motivi del ricorso: concorso nel reato e attenuanti generiche
Il primo motivo di ricorso sollevava presunti vizi motivazionali in relazione all’articolo 116 del codice penale, che disciplina il concorso di persone nel reato. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nella valutazione delle prove, proponendo di fatto una ricostruzione alternativa dei fatti. L’obiettivo era quello di ottenere una rilettura del materiale probatorio che scagionasse o riducesse la responsabilità degli imputati.
Il secondo motivo, invece, contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I ricorrenti lamentavano che il giudice non avesse adeguatamente considerato gli elementi a loro favore, differenziando le rispettive posizioni, per giustificare una riduzione della pena.
La decisione della Corte: il Ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le doglianze, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che delineano chiaramente i confini del giudizio in Cassazione.
Sulla genericità del primo motivo
La Corte ha stabilito che il primo motivo era privo di “concreta specificità”. Invece di individuare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, i ricorrenti si sono limitati a proporre una diversa interpretazione delle prove. Questo, secondo la Corte, equivale a chiedere un terzo grado di giudizio sul merito, un’operazione preclusa alla Cassazione. Il suo compito, infatti, non è rivalutare i fatti, ma controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione dei giudici di merito.
Il diniego delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, il giudice di merito che nega le attenuanti generiche non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o sulla semplice assenza di elementi positivi di rilievo. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, distinguendo persino le posizioni dei due fratelli ma giungendo per entrambi a un giudizio negativo basato sulla gravità della condotta.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Corte si articola su due pilastri. In primo luogo, la funzione della Corte di Cassazione non è quella di un “terzo giudice” del fatto. Il ricorso deve evidenziare un “travisamento della prova” decisivo e specifico, non una generica richiesta di nuova valutazione. La critica deve essere correlata alla complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata, dimostrando un’effettiva falla logica o giuridica, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
In secondo luogo, in tema di attenuanti generiche, il potere del giudice di merito è ampiamente discrezionale. La legge non impone una valutazione analitica di ogni possibile circostanza. Il giudice può legittimamente fondare il diniego su pochi elementi ritenuti preponderanti, come la gravità del fatto o la personalità dell’imputato. La valutazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esplicita e logicamente coerente, rendendo la censura dei ricorrenti infondata e, quindi, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chi si approccia al giudizio di legittimità: la specificità è tutto. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni di merito o un’espressione di dissenso verso la decisione. Deve, invece, essere un’analisi tecnica e mirata, capace di individuare e dimostrare errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata. In mancanza di tali requisiti, il ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non individua specifici vizi di legge o difetti logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a chiedere una nuova valutazione delle prove o a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti. Non deve esserci una semplice discordanza tra le argomentazioni della difesa e quelle della sentenza.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata citata nel provvedimento, per negare le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice fornisca una motivazione congrua basata sugli elementi negativi ritenuti decisivi (come la gravità della condotta) o sull’assenza di elementi positivi di rilievo, senza dover analizzare e confutare ogni singolo aspetto favorevole.
Cosa significa che il giudizio di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio di merito”?
Significa che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare i fatti del processo o di valutare nuovamente le prove (come testimonianze o documenti). Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12549 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, da NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all’art. 116 cod. pen., è privo di concreta specif tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’altern ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adott giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avuls pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emerge processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincim non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione alle diverse posizioni due ricorrenti, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego d diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi neg ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rima disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella (si vedano pagg. 4 e 5) in modo esplicito in relazione alla posizione di COGNOME NOME, considerata con maggior favore, e di COGNOME NOME con riferimento consistente disvalore della condotta posta in essere dallo stesso;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.