Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Una di queste è il principio di specificità dei motivi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione non adeguatamente formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, precludendo ogni esame nel merito. Analizziamo questo caso per comprendere l’importanza di redigere un ricorso tecnicamente ineccepibile.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione (art. 73 d.lgs. 159/2011). La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena a un anno di reclusione.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, si contestava alla Corte d’Appello di non aver concesso uno sconto di pena ulteriore basato su elementi non specificati nel ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio di Specificità
La Suprema Corte ha accolto la richiesta del Procuratore Generale, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: il requisito della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la sentenza impugnata; è necessario, invece, articolare una critica precisa, puntuale e argomentata, che metta in luce le specifiche violazioni di legge o i vizi logici della motivazione del giudice precedente.
Un ricorso inammissibile per genericità si verifica quando l’atto di impugnazione si limita a una doglianza astratta, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nel provvedimento che si intende contestare. In questo modo, l’impugnazione non riesce a devolvere al giudice superiore una questione specifica su cui decidere, trasformandosi in una richiesta di riesame non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Nel dettaglio, la Corte ha osservato che il ricorso dell’imputato era privo del “necessario requisito della specificità”. L’atto si limitava, infatti, a una “generica censura del diniego delle” attenuanti, senza sviluppare un’argomentazione in grado di scalfire la logicità della motivazione della Corte d’Appello. Il ricorrente non ha indicato quali elementi, erroneamente trascurati o mal valutati dai giudici di merito, avrebbero dovuto portare a un esito diverso. Mancava, quindi, un confronto diretto e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, rendendo il motivo di ricorso vago e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un insegnamento fondamentale per ogni operatore del diritto: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Per attivare efficacemente questo controllo, è indispensabile che i motivi di impugnazione siano formulati con estrema precisione. Una critica generica, per quanto sentita, non ha alcuna possibilità di successo e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, che rende definitiva la sentenza di condanna. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione in un sistema processuale evoluto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e privo del necessario requisito della specificità. Si limitava a una censura generale del diniego delle attenuanti, senza indicare errori specifici nel ragionamento della corte precedente.
Qual era l’oggetto principale del ricorso presentato in Cassazione?
L’unico motivo di ricorso riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che non identifica in modo preciso e dettagliato le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche o logiche per cui si ritiene che siano errate. Si tratta di una critica vaga che non permette alla Corte di Cassazione di valutare se vi sia stata una reale violazione di legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23340 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23340 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bitonto il 04/04/1998
avverso la sentenza emessa il 21 maggio 2024 dalla Corte d’appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generali
NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.lgs. 159 del 2011, ha ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione.
Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo del necessario requisito della specificità, limitandosi ad una generica censura del diniego delle
circostanze attenuanti generiche, diniego argomentato dalla Corte territoriale, in termini non manifestamente illogici, in ragione dell’assenza di elementi favorevoli al ricorrente.
3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa
delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186
del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
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Il Consigliere este
Il Presidente