Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13770 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13770 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME il 20/11/1994
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile di plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. 309/90, riqualificate
ai sensi del comma quinto della norma citata.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all’art. 192 cod. proc.
pen. in relazione agli episodi di cui ai capi 1 e 2 della rubrica.
Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus
delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della
prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, !e cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano
sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del
decisum.
Nel caso di specie, con riferimento al fatto di cui al capo 1 della rubrica, la
Corte di merito, adeguatamente valutando i rilievi difensivi, ha posto in evidenza come, a seguito della conversazione registrata tra COGNOME e COGNOME !e COGNOME
dell’ordine abbiano assistito ad uno scambio tra i due, logicamente ritenendo, sulla base dell’accertata circostanza che COGNOME era solito rifornirsi da COGNOME di
stupefacenti, che l’oggetto dello scambio fosse la droga (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Con riferimento al fatto dì cui al capo 2 della rubrica, le doglianze risultano palesemente destituite di fondamento: dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame il contenuto delle conversazioni rilevanti con riferimento a tale episodio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) dalle quali è stato desunto, con argomentare logico, il collegamento tra COGNOME e Trane e la dimostrazione che il secondo agisse su mandato del primo.
La censura circa l’asserito mancato accertamento della natura della sostanza stupefacente è del tutto generico: atteso il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione a tutti gli episodi per i quali è intervenuta condanna, non si dice nel ricorso quale rilevanza possegga nell’economia della decisione il fatto che i giudici di merito abbiano ritenuto che la sostanza commerciata appartenesse al tipo cocaina e quale pregiudizio sia derivato al ricorrente in ragione di ciò.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento dee spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore