Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24017 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24017 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME e NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 628, comma secondo e terzo, n. 1 e 3-bis, cod. pen., nonché vizio della motivazione perché omessa quanto alla effettiva possibilità di ritenere integrata la rapina impropria, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, sicché tende all’evidenza ad introdurre una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, sostanziandosi le doglianze nella contestazione dell’accertamento in fatto effettuato dal giudice di secondo grado in senso del tutto conforme al giudice di primo grado (tanto che i motivi si risolvono, al di là della formale intitolazione, nella richiesta di rivalutare le dichiarazio testimoniali, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, considerate nella loro portata con motivazione logica ed argomentata che non si presta a censure in questa sede, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01);
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pag. 4 e segg. quanto alla specifica considerazione del tempo trascorso tra sottrazione e minacce);
osservato che il secondo motivo proposto, con il quale si censura il trattamento sanzioNOMErio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente ed alla mancata concessione della attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è generico ed
GLYPH
IfL
aspecifico, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentemente disatteso tali doglianze, evidenziando, in modo del tutto conforme
al giudice di primo grado, la gravità del fatto, la personalità delle ricorrenti ed il mancato aumento di pena, nonostante il riconoscimento della aggravante non
bilanciabile di cui all’art. 628, comma terzo, n.
3-bis cod. pen., escludendo
all’evidenza per il complessivo ragionamento effettuato la presenza di fatti positivamente valutabili per entrambe le ricorrenti, tra l’altro neanche allegati dalle
stesse;
atteso che la graduazione del trattamento sanzioNOMErio, anche in relazione
agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,
che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri
ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del
COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01)
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.