Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Troppo Generico
Nel processo penale, l’atto di impugnazione non è una mera formalità, ma uno strumento che richiede rigore e precisione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di questi elementi possa condurre a un ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda un’assoluzione per un reato ambientale, impugnata dal Procuratore Generale, ma il cui ricorso è stato respinto per la sua eccessiva genericità, senza neppure entrare nel merito della questione. Vediamo insieme perché.
I Fatti del Caso
Tutto ha origine da una sentenza del Tribunale di Prato, che assolveva un imputato dall’accusa di un reato contravvenzionale previsto dal Testo Unico Ambientale (art. 256, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/06). La formula assolutoria era “perché il fatto non costituisce reato”, motivata da una presunta mancanza di dolo, ovvero dell’intenzionalità di commettere l’illecito.
Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione. Il fulcro del suo ragionamento era un errore di diritto commesso dal primo giudice: trattandosi di una contravvenzione, il reato sarebbe stato punibile anche a titolo di colpa (negligenza, imprudenza, ecc.). Secondo il Procuratore, il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare anche questo profilo psicologico prima di pronunciare l’assoluzione.
Il Ricorso Inammissibile per Carenza di Specificità
Sebbene il principio di diritto richiamato dal Procuratore fosse corretto in astratto (le contravvenzioni sono punibili anche per colpa), la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il problema non risiedeva nel principio legale, ma nel modo in cui è stato presentato il motivo di ricorso.
La Suprema Corte ha sottolineato che il ricorrente si è limitato a “lamentare la mancata valutazione anche di profili di colpa”, senza però “illustrare anche le ragioni per cui essi sarebbero rinvenibili nel caso concreto”. In altre parole, non basta dire al giudice che ha sbagliato a non considerare la colpa; è necessario indicare quali elementi specifici del processo (testimonianze, documenti, circostanze di fatto) avrebbero dovuto portare a un giudizio di colpevolezza per negligenza.
Il Principio della Specificità Estrinseca dei Motivi
Questa decisione si fonda sul fondamentale requisito della “specificità estrinseca” dei motivi di impugnazione. Tale principio impone a chi impugna una sentenza non solo di dedurre le censure e criticare punti determinati della decisione, ma anche di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fattuali e probatori che sostengono tali censure. Questo permette al giudice dell’impugnazione di comprendere appieno i rilievi mossi e di esercitare correttamente il proprio sindacato.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, nelle motivazioni della sentenza, ha ribadito con forza questo concetto. Ha definito il ricorso come “generico” proprio perché mancava di un collegamento tra la norma giuridica invocata (la punibilità della contravvenzione a titolo di colpa) e la realtà processuale del caso specifico. Il ricorrente avrebbe dovuto argomentare, sulla base degli atti, perché e come l’imputato avesse agito con negligenza o imprudenza. Non facendolo, ha presentato un’argomentazione astratta e teorica, inadeguata a mettere in discussione la sentenza di primo grado. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali consolidati, sottolineando come la specificità sia un onere imprescindibile per chi intende muovere critiche a una decisione giudiziaria, al fine di consentire un effettivo contraddittorio e un controllo mirato da parte del giudice superiore.
Le conclusioni
La pronuncia in esame rappresenta un importante monito per tutti gli operatori del diritto. Un’impugnazione efficace non può limitarsi a enunciare principi di diritto, ma deve calarli nella concretezza del caso di specie, dialogando con le motivazioni della sentenza impugnata e offrendo al giudice elementi concreti su cui basare la propria decisione. In assenza di questa specificità, il rischio concreto è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, precludendo ogni possibilità di revisione della sentenza, a prescindere dalla potenziale fondatezza delle ragioni nel merito. La forma, in questo contesto, diventa sostanza.
Perché il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché generico. Si è limitato a contestare la mancata valutazione della colpa da parte del giudice, senza però specificare quali elementi concreti e fattuali presenti nel processo avrebbero dovuto portare a riconoscere tale colpa.
Cosa si intende per ‘specificità estrinseca’ di un motivo di ricorso?
Significa che chi presenta un ricorso non deve solo indicare quale parte della sentenza contesta, ma deve anche fornire, in modo chiaro e preciso, gli elementi di prova e i fatti concreti su cui si basa la sua critica, per permettere al giudice di valutare efficacemente il motivo.
In un reato contravvenzionale, è sufficiente la colpa per essere condannati?
Sì, in linea di principio le contravvenzioni sono reati punibili sia a titolo di dolo (intenzione) sia a titolo di colpa (negligenza o imprudenza). Tuttavia, l’esistenza della colpa deve essere specificamente argomentata e provata nel corso del processo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12512 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12512 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Corte di appello di Firenze; nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Monte San Savino il 20/03/1951; avverso la sentenza del 24/01/2024 del tribunale di Prato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria dell’Avvocato Generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio; COGNOME NOME che ha lette le conclusioni del difensore della ricorrente avv.to insistito per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Prato assolveva COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/06 perché il fatto non costituisce reato.
Avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo.
Si rappresenta l’errore emergente dalla motivazione avendo il giudice assolto l’imputato per mancanza del dolo pur trattandosi di una fattispeci contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile siccome generico, sub specie, in particolare, della carenza di specificità estrinseca, perché il ricorrente si limita a lamentar mancata valutazione anche di profili di colpa, stante la natura contravvenzionale del reato, senza tuttavia illustrare anche le ragioni per cui essi sarebb rinvenibili nel caso concreto. Si ribadisce, in proposito, che il requisito d specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindaca (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, COGNOME, Rv. 245907, Sez. n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, COGNOME, Rv. 214249).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l’impugnazione non possa dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025
Il Cinsigliere estensore
Il Presidente