Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Genericità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la specificità dei motivi è un requisito fondamentale. Un’impugnazione che si limita a una critica vaga e generica della sentenza precedente rischia di essere dichiarata un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame, che offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impostazione difensiva non adeguatamente dettagliata.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un soggetto che ha presentato ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello. La questione centrale verteva sull’aumento di pena disposto a seguito del riconoscimento della continuazione tra il reato di evasione, oggetto del procedimento, e altre condanne precedenti per la stessa tipologia di reato. Il ricorrente, in sostanza, lamentava l’eccessività della pena determinata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
L’ordinanza della Cassazione è lapidaria nell’evidenziare le carenze del ricorso. Analizziamo i due punti principali della motivazione.
Contestazione Generica sull’Aumento di Pena
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del primo motivo di ricorso. La Corte osserva che il ricorrente si è limitato a contestare ‘genericamente l’eccessività dell’aumento di pena’. Questo tipo di doglianza non è sufficiente in sede di legittimità. I giudici di merito, secondo la Cassazione, avevano fornito una ‘adeguata motivazione’ in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della pena. Di fronte a una motivazione esistente e coerente, il ricorrente avrebbe dovuto sollevare critiche specifiche, individuando vizi logici o errori di diritto nel ragionamento della Corte d’Appello, e non limitarsi a esprimere un generale dissenso sulla misura della sanzione. La mancanza di specificità ha quindi reso il motivo manifestamente infondato.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Un secondo aspetto, sebbene trattato in via subordinata, riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva un vizio procedurale: il motivo non era stato proposto nel precedente grado di giudizio, ovvero in appello. Tuttavia, la Cassazione aggiunge che, in ogni caso, la Corte d’Appello aveva ‘implicitamente fornito ampie ragioni idonee ad escludere il beneficio’. Ciò significa che, anche se il motivo fosse stato ammissibile, sarebbe stato comunque respinto nel merito, poiché la sentenza impugnata conteneva già elementi sufficienti a giustificare la non concessione delle attenuanti.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere il merito dei fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche un onere economico aggiuntivo. Per evitare tale esito, è indispensabile che i motivi di impugnazione siano specifici, dettagliati e capaci di colpire con precisione i punti deboli della sentenza che si intende criticare. Lamentarsi genericamente di una pena ‘troppo alta’ è una strategia destinata al fallimento.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici. In particolare, la contestazione sull’eccessività dell’aumento di pena non specificava le ragioni per cui la motivazione della corte precedente sarebbe stata inadeguata, risultando così manifestamente infondata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, un motivo è ‘generico’ quando si limita a una critica vaga della decisione impugnata, senza individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione del giudice di merito. Non è sufficiente esprimere un semplice dissenso sull’esito della decisione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44303 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44303 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorrente contesta genericamente l’eccessività dell’aumento di pena disposto a seguito del riconoscimento della continuazione tra il reato di evasione oggetto di questo procedimento e precedenti condanne per la medesima fattispecie; invero, i giudici di merito hanno fornito adeguata motivazione in ordine al criterio seguito per la determinazione della pena, sicché la doglianza è manifestamente infondata; per quanto concerne il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si rileva che il motivo non risulta proposto in appello e ( comunque, la Corte ha implicitamente fornito ampie ragioni idonee ad escludere il beneficio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
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