Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la forma e la sostanza di un’impugnazione siano inscindibili. Quando un appello è formulato in modo vago, il rischio concreto è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato. Analizziamo questa ordinanza per capire perché la specificità dei motivi è un requisito fondamentale nel processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Lecce. L’imputato era stato ritenuto colpevole per un reato previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, normativa che disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando presunte violazioni di legge e vizi di motivazione su diversi fronti: l’affermazione di colpevolezza, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e la non applicazione della disciplina della continuazione del reato e della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che l’atto di impugnazione fosse totalmente privo del requisito della specificità, un pilastro fondamentale per qualsiasi tipo di ricorso.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è duplice: in primo luogo, la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La motivazione della Corte di Cassazione è lapidaria e didattica. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati come una ‘generica formulazione di doglianze’. In altre parole, l’imputato non ha mosso critiche precise e puntuali alla motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a lamentele vaghe.
La Corte sottolinea che la sentenza di appello aveva illustrato ‘analiticamente’ le ragioni delle proprie scelte. Il ricorrente, invece di confrontarsi con queste ragioni e contestarle punto per punto con argomenti giuridici specifici, ha semplicemente tentato di rimettere in discussione l’intera vicenda, sollecitando una ‘rivalutazione di elementi di fatto’.
Questo è un errore cruciale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione (giudizio di legittimità), non di riesaminare le prove e decidere nuovamente chi ha torto o ragione (giudizio di merito). Un ricorso che chiede implicitamente una nuova valutazione dei fatti è, per sua natura, destinato all’inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque operi nel diritto: un’impugnazione efficace deve essere chirurgica. Non basta dissentire da una sentenza; è necessario smontarla pezzo per pezzo, evidenziando con precisione dove il giudice avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il suo ragionamento. Le lamentele generiche non hanno spazio nel giudizio di legittimità e portano a un esito sfavorevole e a ulteriori costi per l’assistito. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano del tutto privi del requisito della specificità, configurandosi come generiche doglianze senza una critica precisa ed effettiva alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che il ricorrente ha chiesto una ‘rivalutazione di elementi di fatto’?
Significa che l’imputato, invece di contestare violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza, ha tentato di convincere la Cassazione a riesaminare le prove e i fatti del processo, un compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado e non alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44264 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44264 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME in relazione al reato di cui all’ari:. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e Vizi di motivazione. in ordine all’affermazione di colpevolezza, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione della disciplina della continuazione esterna e dell’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 2-8 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023