Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: l’appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo di legittimità che richiede motivi specifici e non la semplice riproposizione di difese già valutate. Il caso riguardava una condanna per tentata rapina aggravata, furto e porto abusivo d’armi.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per aver commesso, in concorso con il nipote, una serie di reati. La difesa aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione in relazione a diversi punti: la prova della responsabilità penale, il mancato riconoscimento della desistenza volontaria e il trattamento sanzionatorio e circostanziale applicato.
I Motivi del Ricorso e la Genericità Contestata
Le doglianze difensive si concentravano sulla presunta inadeguatezza della motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, secondo la Cassazione, tali motivi erano privi di una puntuale correlazione con le argomentazioni dei giudici di merito. In sostanza, la difesa si era limitata a riproporre le stesse questioni già ampiamente vagliate e disattese, senza però criticare in modo specifico il percorso logico-giuridico che aveva portato alla loro reiezione. Questo approccio rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
La Decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato come i tribunali di merito avessero già fornito una motivazione adeguata e logicamente corretta su tutti i punti contestati.
La Valutazione sulla Responsabilità Penale
La Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva analizzato con cura le prove, dimostrando l’esecuzione dell’illecito e spiegando perché non fosse possibile configurare una desistenza attiva. Anche la colpevolezza per i reati connessi di furto e porto d’armi era stata supportata da fonti di prova chiare.
L’Analisi sul Trattamento Sanzionatorio
Interessante è il passaggio sul trattamento sanzionatorio. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione facendo riferimento alle argomentazioni già spese per il coimputato (il nipote). La Cassazione ha ritenuto legittimo questo rinvio, poiché già il giudice di primo grado aveva accomunato la posizione dei due imputati. Entrambi presentavano numerosi e gravi precedenti penali, un’elevata capacità criminale e una pericolosità evidente, con curriculum sostanzialmente sovrapponibili. Di conseguenza, le considerazioni valide per uno erano estendibili anche all’altro, assolvendo così l’obbligo di motivazione.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il ricorso per Cassazione deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. Non basta affermare che la motivazione è errata; è necessario dimostrare dove e perché lo è, evidenziando specifiche contraddizioni, illogicità o violazioni di legge. Riproporre semplicemente le proprie tesi difensive, ignorando le risposte già fornite dai giudici di merito, equivale a chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta. La Corte ha rilevato che l’impugnazione non si confrontava con le ‘esplicitazioni del giudice censurato’, incorrendo così nel ‘vizio di mancanza di specificità’.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per la prassi legale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa e mirata della decisione che si intende impugnare. La genericità dei motivi porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità, che garantisce che la Suprema Corte possa svolgere efficacemente il suo ruolo di garante della corretta applicazione della legge.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e non si confrontavano specificamente con le ragioni argomentate nella decisione della Corte d’Appello. Si trattava di una mera riproposizione di doglianze difensive già esaminate e respinte nei gradi di merito.
È possibile riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni difensive respinte in Appello?
No, non è sufficiente. Il ricorso in Cassazione deve contenere critiche specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici, e non può limitarsi a chiedere una nuova valutazione dei fatti già esaminati.
La motivazione sul trattamento sanzionatorio può fare riferimento a quella di un coimputato?
Sì, la Corte ha ritenuto legittimo tale riferimento in questo caso, poiché le posizioni dei due imputati erano state considerate ‘sovrapponibili’ dai giudici di merito a causa dei loro gravi e simili precedenti penali e della loro elevata capacità criminale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16600 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASSEMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione alla prova della penale responsabilità, al mancato riconoscimento della desistenza, nonché in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono privi di puntuale correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, che non possono ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici territoriali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 – 11);
che, in particolare, gli stessi hanno adeguatamente argomentato la responsabilità del prevenuto per il tentativo di rapina aggravata sub B), analizzando le evidenze che attestano l’intrapresa esecuzione dell’illecito e l’impossibilità di configurare la desistenza attiva e hanno illustrato le fonti su c riposa la colpevolezza per le condotte strumentali di furto e porto abusivo d’arma;
rilevato quanto alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio e apparato circostanziale che il rinvio operato dalla Corte d’Appello agli argomenti reiettivi già spesi in relazione alla posizione del nipote coimputato NOME COGNOME sfugge a censura in quanto già il primo giudice (pagg. 28-29) aveva accomunato la posizione degli imputati sia nel diniego delle attenuanti generiche sia nella valutazione della recidiva qualificata, evidenziando che entrambi sono gravati da numerosi e gravi precedenti penali che ne attestano l’elevata capacità criminale, si pongono in piena continuità con i fatti a giudizio e ne segnalano l’ingravescente pericolosità; i giudici d’appello hanno, altresì, chiarito che curriculum dei due imputati sono nella sostanza sovrapponibili sicchè le considerazioni svolte alle pagg. 6-7 assolvono adeguatamente l’obbligo di motivazione in relazione alla posizione del ricorrente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore