Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3289 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3289 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il 18/04/1967
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ‘ E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della pènal responsabilità per il reato di tentata estorsione aggravata, oltre ad essere pr requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c pen., non sono consentiti in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manc di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia i disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi rest il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisivi rilevanza e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basa elementi che attengono, ex adverso, all’interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede;
che, peraltro, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 192 proc. pen. può essere fatta valere soltanto nei limiti di ammissibilità delle do connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen.; ne consegue che l’interpretazione e la valutazione del conte delle conversazioni oggetto di intercettazione, costituendo una questione di f rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, non è sindacabile in di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezz motivazione con cui esse sono recepite;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, c argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinci non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 16);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.