Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta avere ragione: è fondamentale sapere come presentare le proprie ragioni. Un ricorso inammissibile è l’esito infausto di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare della Corte, spesso per vizi formali o di sostanza. L’ordinanza che analizziamo oggi è un esempio lampante di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano portare a una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione, senza nemmeno entrare nel merito della questione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un imputato, condannato sia in primo grado che in appello per il grave reato di bancarotta fraudolenta. Non rassegnandosi alla decisione della Corte di Appello di Milano, l’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e vizi nella motivazione della sentenza che affermava la sua responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Una conclusione che evidenzia come l’accesso alla giustizia di legittimità sia subordinato al rispetto di regole precise.
Le motivazioni della decisione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, entrambi legati alla formulazione dei motivi di ricorso.
1. Manifesta Infondatezza e Ripetitività:
Il primo punto sollevato dai giudici è che i motivi presentati erano ‘manifestamente infondati’. In pratica, il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le stesse censure e gli stessi profili critici che erano già stati ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito dove si possono ridiscutere i fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Ripetere argomenti già disattesi senza introdurre nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata è una strategia destinata al fallimento.
2. Genericità e Indeterminatezza:
Il secondo e forse più importante motivo di inammissibilità risiede nella genericità delle doglianze. La Corte ha sottolineato come il ricorso fosse privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico gli ‘elementi che sono alla base della censura formulata’. In altre parole, non è sufficiente affermare che la sentenza è sbagliata; è necessario spiegare precisamente quali parti della motivazione sono illogiche, quali prove sono state travisate o quali norme sono state violate, e perché. Nel caso di specie, il ricorso era così vago da non permettere alla Corte di ‘individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato’. Un ricorso formulato in questi termini è, per la legge, un ricorso inammissibile.
Le conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario, soprattutto in sede di legittimità. Un ricorso efficace non può essere una semplice riproposizione di argomenti passati, né una generica lamentela contro la decisione. Deve essere un’analisi critica, puntuale e specifica della sentenza impugnata, capace di evidenziarne i vizi in modo chiaro e inequivocabile. In assenza di tale specificità, il risultato non sarà una riforma della sentenza, ma una secca dichiarazione di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, in quanto meramente ripetitivi di argomenti già respinti dalla Corte d’Appello, e perché erano generici, non specificando gli elementi richiesti dall’art. 581 c.p.p. per consentire alla Corte di esercitare il suo controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione impugnata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Quale requisito legale non è stato rispettato dal ricorrente?
Il ricorrente non ha rispettato il requisito di specificità dei motivi di ricorso, previsto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone di indicare chiaramente gli elementi alla base della censura per permettere al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1688 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1688 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta;
Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità sono manifestamente infondati in quanto meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 10 e 11 del provvedimento impugnato). In ogni caso, le suddette doglianze sono del tutto generiche per indeterminatezza, perché prive dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.,c) cod. proc. pen. in quanto non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 24 settembre 2025
Il consigliere estensore
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