Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Quando si presenta un appello, la precisione è tutto. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: un ricorso inammissibile perché generico non solo è destinato a fallire, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le insidie da evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un procedimento penale a carico di un individuo, imputato per un reato fiscale previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 74/2000, relativo all’omessa dichiarazione. Dopo la condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, tentando di far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
L’esito, tuttavia, non è stato quello sperato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato torto all’imputato nel merito della questione, ma piuttosto che l’atto di appello stesso non possedeva i requisiti minimi di legge per poter essere esaminato. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità Come Vizio Fatale
La Corte ha basato la sua decisione su un punto cruciale: la genericità dei motivi di ricorso. L’imputato aveva contestato la valutazione del dolo, ovvero dell’intenzionalità del reato, ma lo aveva fatto senza fornire una rappresentazione chiara e specifica delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua tesi. In pratica, le doglianze erano astratte e non si confrontavano concretamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Inoltre, il ricorrente aveva menzionato due precedenti sentenze di legittimità per supportare la sua posizione, ma anche in questo caso il richiamo è stato giudicato “scevro da ogni concreto riferimento alla analisi e critica della sentenza impugnata”. Non basta citare altre decisioni; è necessario spiegare come e perché quei principi si applichino al caso specifico e dimostrino l’errore del giudice precedente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La Corte, richiamando l’articolo 616 del codice di procedura penale e una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), ha ribadito un principio fondamentale: la parte che propone un ricorso senza colpa nella causa di inammissibilità può essere esentata dalle sanzioni. In questo caso, però, non sono emersi elementi per ritenere che la genericità del ricorso non fosse imputabile al ricorrente stesso.
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Un ricorso efficace deve essere specifico, dettagliato e critico. Deve smontare punto per punto le motivazioni della sentenza che si contesta, utilizzando argomentazioni solide e riferimenti giurisprudenziali pertinenti e ben argomentati. Un approccio superficiale e generico non solo vanifica la possibilità di ottenere una riforma della decisione, ma espone anche a costi economici non trascurabili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici, in particolare riguardo all’elemento del dolo, e mancavano di una rappresentazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle proprie tesi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
È sufficiente citare altre sentenze a sostegno del proprio ricorso?
No. Secondo l’ordinanza, il semplice richiamo a precedenti pronunce non è sufficiente. È necessario che tale riferimento sia accompagnato da un’analisi concreta e da una critica puntuale della sentenza che si sta impugnando, dimostrando come i principi citati siano applicabili al caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32619 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso, proposto da COGNOME NOME imputato in ordine alla fattispecie ex 5 del Dlgs. 74/2000 , è inammissibile.
Il motivo inerente l’omessa valutazione di profili rilevanti, con riferimen dolo, è generico in assenza della rappresentazione delle ragioni in fatto e diri tale prospettazione. Anche il richiamo a due pronunce di legittimità è scevro ogni concreto riferimento alla analisi e critica della sentenza impugnata.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cort costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ri che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazi della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medes consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il GLYPH maggio 2024.