Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma per avere successo è fondamentale che i motivi siano specifici e ben fondati. Un ricorso inammissibile è l’esito che si ottiene quando le doglianze presentate sono generiche o palesemente prive di fondamento. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la superficialità nella formulazione dei motivi possa portare non solo al rigetto, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo principalmente su due punti: la richiesta di esclusione della recidiva e la mancata applicazione di una sanzione sostitutiva pecuniaria.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato entrambi i motivi e li ha giudicati entrambi ‘manifestamente infondati’. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non solo rende definitiva la condanna emessa dalla Corte d’Appello, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per l’imputato. È stato infatti condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si fonda su un’analisi rigorosa dei motivi presentati, evidenziandone la debolezza strutturale.
La Genericità del Motivo sulla Recidiva
Il primo punto contestato riguardava il riconoscimento della recidiva. La Corte ha osservato che il motivo d’appello su questo punto era ‘intrinsecamente generico’. In altre parole, la difesa non aveva fornito argomentazioni specifiche e dettagliate per contestare la recidiva, limitandosi a una richiesta generale. La Corte d’Appello aveva già fornito una risposta adeguata alla debolezza di tale argomentazione e, secondo la Cassazione, la motivazione della sentenza impugnata era già sufficientemente chiara nel giustificare la condanna.
Il Rifiuto della Sanzione Sostitutiva
Anche il secondo motivo, relativo alla richiesta di una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, è stato respinto. La Corte territoriale aveva già spiegato adeguatamente le ragioni per cui non riteneva applicabile tale sanzione. La Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito non aveva alcun obbligo di fissare una nuova udienza per discutere questa richiesta, dato che era già stata formulata per iscritto nei motivi d’appello. La decisione era quindi stata presa correttamente sulla base degli atti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non manifestamente infondati. Un ricorso basato su doglianze generiche è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione insegna che, per contestare efficacemente una sentenza, è necessario articolare argomentazioni giuridiche solide e dettagliate, capaci di mettere in discussione il ragionamento del giudice di merito, e non limitarsi a riproporre richieste vaghe già respinte in precedenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati ritenuti ‘manifestamente infondati’. In particolare, il motivo sull’esclusione della recidiva è stato giudicato ‘intrinsecamente generico’ e la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione adeguata al rifiuto di applicare la sanzione sostitutiva richiesta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Il giudice d’appello è obbligato a fissare una nuova udienza se l’imputato chiede una sanzione sostitutiva?
No. Secondo quanto chiarito dalla Corte, il giudice del merito non ha alcun obbligo di fissare un’ulteriore udienza se la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva è già stata formulata dall’imputato con i motivi di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31530 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31530 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato.
Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che già il motivo d’appello sull’esclusione della recidiva era intrinsecamente generico e la Corte territoriale ha dunque fornito risposta adeguata allo spessore delle doglianze proposte; peraltro dal complesso della motivazione emergono in maniera sufficientemente esaustiva le ragioni della ritenuta espressività del reato per cui si procede.
Considerato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, nell’escludere l’applicabilità della sanzione sostitutiva richiesta (oss esclusivamente quella pecuniaria) con i motivi d’appello, ha fornito adeguata motivazione a sostegno di tale statuizione – e dunque insindacabile in questa sede (ex multis Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, Lo Monaco, Rv. 285358) – mentre alcun obbligo di fissare ulteriore udienza gravava sul giudice del merito una volta che, per l’appunto, l’imputato già aveva formulato con il gravame di merito richiesta di vedersi irrogare la sanzione sostitutiva.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/5/2024