Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di una redazione generica, che si limita a ripetere argomenti già esaminati. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione carente di specificità, sottolineando l’importanza di un confronto critico con la decisione che si intende contestare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il ricorrente lamentava principalmente tre violazioni:
1. L’errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. Un’erronea valutazione complessiva dei fatti di causa.
3. La violazione del diritto di difesa, a suo dire compromesso dalla mancata disposizione di una perizia psichiatrica.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato in toto l’impugnazione, dichiarando il ricorso inammissibile.
L’inammissibilità per assoluta genericità
La ragione principale della decisione risiede nella “assoluta genericità dei motivi”. Secondo i giudici supremi, il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le medesime doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. È mancato un vero confronto critico con le argomentazioni, puntuali in fatto e corrette in diritto, con cui la Corte territoriale aveva motivato la propria decisione di conferma della condanna. Questo vizio procedurale impedisce alla Cassazione di esaminare il merito della questione.
Le conseguenze economiche del ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. La legge prevede che, in questi casi, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha imposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata giustificata richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, la quale stabilisce che la sanzione è dovuta quando non sia ravvisabile un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte di Cassazione ha evidenziato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata. Non è sufficiente ripetere le obiezioni già sollevate nei gradi precedenti. È necessario, invece, dimostrare in che modo il giudice d’appello abbia errato nell’applicare la legge o nel valutare le prove, rispondendo punto per punto alle motivazioni della sentenza di secondo grado. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi equivale a un’impugnazione priva di fondamento specifico, che non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve articolare le proprie ragioni in modo chiaro, pertinente e critico rispetto alla decisione contestata. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di riforma della sentenza, ma comporta anche significative conseguenze economiche a carico del ricorrente. La decisione serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica attenta e scrupolosa nella redazione degli atti di impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono considerati assolutamente generici, ovvero se si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza un confronto critico specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘generici’?
Significa che le contestazioni (doglianze) sollevate dal ricorrente non sono specifiche e dettagliate, ma si limitano a ripetere argomenti già trattati e respinti, senza spiegare perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata in punto di fatto o di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29817 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337, cod. pen..
Il ricorso denuncia: I) violazione di legge in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.; II) erronea valutazione dei fatti; III) violazione del diritto di difesa per omessa perizia psic:hiatrica
Il ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità dei motivi, che consistono nella riproposizione delle doglianze rassegnate in appello, senza alcun confronto critico con i rilievi, puntuali in fatto e corretti in diritto, con cui la Corte distr le ha disattese (pagg. 4 s., sent.).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2024.