Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti delle Impugnazioni Generiche
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario articolare motivi specifici, chiari e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità delle censure mosse dall’imputato. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere i requisiti di ammissibilità dei ricorsi e il perimetro del sindacato della Suprema Corte.
Il Caso in Analisi: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a due distinti motivi.
Il primo motivo mirava a far valere l’esistenza di cause di non punibilità, richiamando l’articolo 129 del codice di procedura penale. Il secondo, invece, lamentava l’eccessività della pena inflitta, sostenendo che fosse sproporzionata.
I motivi del ricorso e la valutazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza. L’analisi della Corte si è concentrata non sul merito delle questioni, ma sui requisiti formali e sostanziali che ogni impugnazione deve possedere per poter essere vagliata.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo è stato bocciato perché definito come portatore di ‘censure generiche di natura meramente assertiva’. In altre parole, l’imputato si era limitato ad affermare l’esistenza di cause di non punibilità senza però argomentare in modo specifico e concreto quali fossero e perché avrebbero dovuto trovare applicazione nel suo caso. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di tesi difensive, ma deve individuare con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice precedente. La mancanza di questa specificità rende il motivo astratto e, di conseguenza, inammissibile.
La Congruità della Pena e il Ruolo del Giudice di Merito
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato respinto. La Suprema Corte ha chiarito che i giudici di merito avevano fornito una motivazione adeguata, logica e sufficiente. La pena, seppur ‘leggermente superiore al minimo edittale’, era stata giustificata tenendo conto di due fattori cruciali: la rilevanza del fatto e la capacità a delinquere dell’imputato, desunta anche dai suoi precedenti penali. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il suo compito non è quello di ricalcolare la pena, ma di verificare che la decisione del giudice di merito sia sorretta da un percorso argomentativo coerente e completo. Se la motivazione esiste ed è logica, la quantificazione della sanzione è insindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando che il ricorso non superava il vaglio preliminare richiesto dalla legge. Per il primo motivo, la critica era troppo vaga per innescare un controllo di legittimità. Per il secondo, la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta esente da vizi logici o giuridici, rendendo la doglianza dell’imputato un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale dei ricorsi per Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, è indispensabile che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e giuridicamente argomentati. Non basta dissentire dalla decisione: bisogna spiegare, con riferimenti precisi alla legge e agli atti processuali, dove e perché il giudice ha sbagliato. La decisione sottolinea che il giudizio di legittimità è un controllo sulla corretta applicazione della legge, non una terza istanza di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, meramente assertivi o se mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. È necessario che l’impugnazione individui specifici errori di diritto nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’ o ‘meramente assertivi’?
Significa che le critiche alla sentenza non sono supportate da argomentazioni giuridiche specifiche e dettagliate, ma si limitano a enunciare un disaccordo con la decisione senza indicare precisamente quale norma sarebbe stata violata o quale vizio logico affliggerebbe la motivazione.
La Corte di Cassazione può modificare la quantità della pena decisa da un altro giudice?
No, la Corte di Cassazione non può ricalcolare o modificare la pena se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione logica, coerente e sufficiente. Il suo ruolo è controllare la correttezza giuridica e la logicità del ragionamento che ha portato a quella determinazione, non di sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN YOUSSEF COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile, per avente ad oggetto censure generiche di natura meramente assertiva sulla sussistenza di cause non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
ritenuto che, in relazione al secondo motivo inerente l’eccessività dell pena, i giudici di merito hanno motivato con adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici e sufficienti considerando un trattamento punitivo leggermente superiore al minimo edittale tenuto conto della rilevanza del fatto e della capacità a delinquere dell’imputato desunta anche da precedenti penali dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
re Il Consigliere est
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Presidente