Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione. È fondamentale che i motivi di appello siano specifici, pertinenti e non una semplice ripetizione di quanto già discusso. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua genericità. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza di una difesa tecnica e puntuale nei gradi più alti di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla sentenza di una Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per reati gravi, tra cui l’associazione per delinquere e la ricettazione. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi principali dell’impugnazione si concentravano su due aspetti: una presunta errata qualificazione giuridica dei fatti contestati e il vizio di motivazione per non aver trasformato il reato di ricettazione in quello di truffa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale precedente. Dichiarare un ricorso inammissibile significa che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminata. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e le condanne in essa contenute devono essere eseguite.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un punto centrale: la mancanza di specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, le argomentazioni presentate dall’imputato erano:
1. Generiche: Le censure erano formulate in modo vago, senza individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza d’appello.
2. Ripetitive: Il ricorso si limitava a una “pedissequa reiterazione” delle stesse doglianze già avanzate e respinte in secondo grado. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già risposto in modo puntuale e con argomenti logici e giuridici corretti (facendo riferimento a specifiche pagine della sentenza impugnata).
In sostanza, la Cassazione ha ritenuto che il ricorso non costituisse una critica argomentata alla decisione di secondo grado, ma un tentativo di riproporre le medesime questioni già esaurientemente trattate. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, è un monito importante. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve elaborare motivi nuovi e specifici, che attacchino in modo mirato i punti deboli della sentenza impugnata, evitando di riproporre le stesse difese. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche significative. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte in modo logico e giuridicamente corretto dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e specifici profili di censura.
Quali erano i reati per cui il ricorrente era stato condannato?
L’ordinanza menziona che il ricorso verteva sulla qualificazione giuridica dei fatti nei reati di associazione per delinquere e di ricettazione.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14543 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Sassari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti nei reat associazione per delinquere e di ricettazione contestati e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di ricettazione in quello di tru sono privi di specificità poiché sono fondati su generici profili di censura che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 13-16);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.