Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna Definitiva
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a un ricorso inammissibile, chiudendo definitivamente le porte a una revisione della condanna. Il caso riguarda una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), confermata dalla Suprema Corte a causa della genericità e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso presentati dalla difesa. Questo provvedimento sottolinea l’importanza cruciale di basare ogni impugnazione su censure specifiche e pertinenti.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Il ricorso si basava su censure relative sia alla ricostruzione dei fatti e all’integrazione degli elementi costitutivi del reato, sia al trattamento sanzionatorio applicato, inclusa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti dalla difesa fossero ‘manifestamente infondate e generiche’. Questo giudizio tecnico significa che le argomentazioni non solo erano prive di fondamento giuridico, ma erano anche formulate in modo vago, senza individuare critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile viene rigettato senza che la Corte entri nel merito delle questioni, poiché l’atto introduttivo manca dei requisiti minimi per poter essere esaminato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione completa, logica e coerente su tutti i punti contestati. In particolare, la sentenza di secondo grado aveva adeguatamente argomentato:
1. Sulla sussistenza del reato: La Corte territoriale aveva spiegato in modo puntuale perché la condotta dell’imputato integrasse gli elementi del reato di resistenza, soffermandosi sulla sua ‘idoneità minatoria’.
2. Sul trattamento sanzionatorio: Anche la decisione sulla pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche era stata giustificata in maniera congrua e logica.
Di fronte a una motivazione così solida, le censure generiche del ricorrente non potevano che risultare inefficaci. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni già decise senza sollevare vizi specifici della sentenza è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni della Suprema Corte
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione comporta due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un’impugnazione deve essere uno strumento tecnico, preciso e mirato a criticare specifici errori di diritto o vizi di motivazione della sentenza precedente. Appelli basati su lamentele generiche non solo non hanno speranza di successo, ma espongono anche il ricorrente a ulteriori sanzioni economiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e generici, ovvero non contenevano critiche specifiche e giuridicamente sostenibili contro la sentenza impugnata.
Quali aspetti la Corte d’Appello aveva motivato correttamente secondo la Cassazione?
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sia l’integrazione degli elementi costitutivi del reato, in particolare l’idoneità minatoria della condotta, sia la congruità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Le conseguenze per il ricorrente sono la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitività della sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13429 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN CATALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: da una parte, alla integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato ed, in particolare, alla idonei miNOMEria della condotta (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); dall’altra parte, alla congruità del trattamento sanzioNOMErio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024