Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9344 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9344 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Benevento il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del Tribunale della Libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che si riporta ai motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, il Tribunale di Napoli, previa derubricazione dei fatti in contestazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha applicato nei confronti del COGNOME la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Benevento.
Avverso l’indicata ordinanza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi con cui si deduce:
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., per avere il tribunale del riesame poggiato il proprio convincimento su elementi assenti;
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., non avendo il tribunale cautelare ravvisato l’attualità e la concretezza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari.
Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono del tutto generici e non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato.
Invero, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale cautelare l’ha desunta da una serie di elementi pienamente convergenti, quali: l’attività di osservazione effettuata dagli operanti il 5 lugli 2023 presso l’abitazione del COGNOME e il controllo di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, i quali, bloccati poco dopo essere usciti dall’abitazione del COGNOME, erano stati trovati entrambi in possesso di eroina; le dichiarazioni di COGNOME, che aveva ammesso di avere comperato lo stupefacente dal COGNOME, dichiarazioni confermate da NOME COGNOME, che era alla guida del veicolo a bordo del quale vi era il COGNOME; gli esiti della perquisizione presso l’abitazione del COGNOME, nel corso della quale furono rinvenuti due pezzi di hashish, pari a 4,8 gr., e un coltello sulla cui lama vi erano evidenti tracce di eroina, nonché, sulla strada in corrispondenza del balcone dell’abitazione dell’indagato, un involucro contenenti altri 5,8 gr. di quella sostanza; le dichiarazioni del COGNOME, il quale ha riferito avere messo l’eroina sul davanzale del balcone ma che poi era caduta, così assumendosi la titolarità di detta sostanza.
Si tratta di una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, rispetto alla quale il ricorrente confezionkmotivi generici e assertivi.
Quanto, poi, alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, il Tribunale cautelare l’ha ravvisata evidenziando non solo le pregresse condanne a carico dell’indagato (per reati contro il patrimonio, per violazione della misura di prevenzione e per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con sentenze riportate negli anni dal 1998 al 2004), ma la circostanza che l’attività di spaccio è stata commessa mentre il COGNOME si trovava in regime di arresti domiciliari sempre per la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: elemento ritenuto indicativo di una pervicace inclinazione alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, tale da rendere attuale e concreto il pericolo di recidivanza di analoghe condotte illecite.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente oppone, anche in tal caso, censure generiche, che, quindi, non superano il vaglio di ammissibilità.
Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna4 ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 19/01/2024.